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QUESITO N. 226: Se in una palazzina con 20 condomini è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile.-
Quesito n. 226: Se in una palazzina con 20 condomini è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile.-

La legge italiana non prevede l’obbligo dell’assicurazione per gli edifici condominiali, di qualsiasi consistenza numerica essi siano.-
Di conseguenza, la stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato, in particolare, riguardanti la responsabilità civile verso terzi ( cd. polizza globale fabbricati condominiali ), deve essere oggetto di norma specifica del regolamento condominiale (nel qual caso - cfr.Trib.Civ.Roma, sentenza dell’11/08/1988 – “se l'obbligo dell'assicurazione è contemplato nel regolamento di condominio, è facoltà dell'amministratore stipulare il relativo contratto, senza la necessità del previo consenso assembleare”), ovvero, occorre una preventiva delibera dell’assemblea che autorizzi l’amministratore a stipulare il contratto assicurativo per conto dei condomini.-
La polizza globale prevede, in linea generale, una garanzia per i danni che potrebbero cagionare le parti comuni ( tetto, scale, ascensore, …) dell’edificio condominiale a terzi.-
Per estendere la copertura assicurativa anche ai danni determinati da circostanze relative alle proprietà esclusive dei condomini necessita il consenso unanime di tutti i comproprietari dello stabile. In mancanza dell’unanimità i singoli condomini possono, ovviamente, stipulare, personalmente, un contratto assicurativo avente ad oggetto le rispettive proprietà esclusive e le corrispondenti quote di proprietà comuni. Coerentemente a ciò, nell’ipotesi in cui si verifica un danno a terzi per causa derivante da una parte di proprietà esclusiva di un condomino, la responsabilità si ripercuote sulla Compagnia assicuratrice per i condomini assicurati mentre i condomini non assicurati risponderanno personalmente del danno prodotto.-
L’assicurazione, come su menzionato, copre i danni subiti da terzi a causa di eventi che colpiscono parti comuni dell’edificio condominiale.-
Non sono parti comuni i balconi che “costituiscono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato e che appartengono ai singoli proprietari delle unità immobiliari corrispondenti. Solo questi sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura, che si siano da essi staccati” – cfr. Trib. Di Milano, sez. X, 28/02/2006;...

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