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QUESITO N. 261 : Se per un fabbricato del 1800/1900 v’è necessità del certificato di agibilità.-
Quesito n. 261 : Se per un fabbricato del 1800/1900 v’è necessità del certificato di agibilità.-

Da un punto di vista generale, il certificato di agibilità è quel documento con il quale la pubblica autorità competente attesta che un determinato immobile è dotato delle caratteristiche previste dalla legge per assolvere alla sua precipua funzione.-
Al riguardo, il panorama legislativo di riferimento è assai vasto e soprattutto variegato.-
Ciò, in primo luogo, perché questa materia rientra nell’ambito della competenza legislativa regionale, e dunque a quest’ultima è attribuito il potere di regolarla anche in difformità da quanto stabilito dalla legislazione nazionale che, a sua volta, trova pur sempre applicazione nelle ipotesi di inerzia legislativa delle Regioni stesse.-
In secondo luogo, perchè già la sola disciplina nazionale è di per sé ampia e multiforme.-
Basti all’uopo considerare che l’evoluzione normativa dei presupposti necessari ai fini dell’agibilità, si è nel tempo espansa, evoluta e modificata in simbiosi con lo sviluppo dei concetti di igiene, salubrità, sicurezza e risparmio energetico, dei quali non ha potuto non tener conto - senza alcuna pretesa di completezza si possono citare in proposito le leggi: 27 maggio 1975 n. 166, artt. 18 e 19 (in tema di ventilazione forzata dei bagni e delle scale privi di finestre); 30 aprile 1976 n. 373 (Contenimento consumi energetici); 5 marzo 1990 n. 46 (Norme sulla sicurezza degli impianti); 9 gennaio 1991 n. 10 (Piano energetico nazionale sul risparmio dei consumi); 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); ed il D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento) -.
Ripercorrendo, poi, fugacemente (come solo è possibile in questa sede) gli interventi normativi (nazionali) che hanno, nel tempo, disciplinato in via diretta ed immediata tale istituto, possono menzionarsi: il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 art. 221 e 222; la Legge 4 dicembre 1993 n. 493; il D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425; ed infine il D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378.-
In essi, come anche nella pratica quotidiana, il certificato in esame ha assunto differenti denominazioni. Era infatti chiamato certificato di abitabilità se aveva ad oggetto immobili a destinazione abitativa e certificato di agibilità per immobili di destinazione diversa. Altri sinonimi erano: licenza d’uso o licenza di occupazione.-
Il D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 378, altresì noto come Testo unico sull’edilizia, l’ultimo dei provvedimenti in ordine di tempo, dedica il proprio capo I del Titolo III, genericamente, alla “Agibilità degli edifici”, senza alcuna distinzione di sorta.-
In particolare, poi, l’art. 24 del menzionato provvedimento, coerentemente con l’evoluzione normativa fin qui sommariamente tratteggiata, dispone, al primo comma, che “il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.-
Il secondo comma precisa invece quali sono le opere per le quali si rende necessario il rilascio di un siffatto certificato, e cioè le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed infine gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle citate condizioni igienico sanitarie e di sicurezza di cui al comma 1.-
In simili casi, la mancata presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità “comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecunia...

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