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QUESITO N. 277: Se le spese per la riparazione di una canna fumaria, destinata a servire esclusivamente un’attività commerciale, siano da ripartire tra tutti i condomini.-
Quesito n. 277: Se le spese per la riparazione di una canna fumaria, destinata a servire esclusivamente un’attività commerciale, siano da ripartire tra tutti i condomini.-

La questione se le spese di riparazione di una canna fumaria, destinata a servire esclusivamente la proprietà di un solo condomino siano a carico dell’intero condominio o di un solo condomino è stata affrontata in un’interessante sentenza del Tribunale di Milano. In tale decisione è stato disposto che le spese di riparazione di una canna fumaria che serva un solo appartamento non possono essere messe a carico della collettività (cfr Trib. Milano, 18 gennaio 1990).-
Per attribuire le spese di manutenzione o riparazione di una canna fumaria che sia destinata a servire esclusivamente la proprietà di un solo condomino, anche se questi gestisca un’attività commerciale, dobbiamo, innanzitutto, precisare se, in assenza di un titolo, la proprietà di questa è dell’intero condominio o esclusiva.-
L’articolo del codice civile che disciplina le parti comuni dell’edificio è l’art. 1117. Tale articolo elenca una serie di beni che sono oggetto di proprietà comune, salvo che il contrario non risulta dal titolo. Anche se nell’elencazione, non vengono citate le canne fumarie, la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che devono considerarsi beni comuni non solo quelli che sono elencati nell’art. 1117 c. c., ma anche quelli ad essi assimilabili in relazione alla destinazione e al comune godimento o al servizio delle proprietà esclusive.-
Bisognerà valutare, quindi, se per la canna fumaria, seppur destinata al servizio di un solo condomino, possa valere la presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c. c..-
La giurisprudenza, anche se non recentemente, ha specificato che “con riguardo ad un edificio in condominio, una canna fumaria non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione” (cfr Cass. Civ. sez. II, 29 agosto 1991, n. 9231). In tale sentenza, la Suprema Corte ha specificato che una canna fumaria che sia stata ricavata nel vuoto di un muro comune non appartiene necessariamente all’intero condominio, qualora essa sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce (in senso conforme...

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