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QUESITO N. 278: Se la ricevuta fiscale attestante la proprietà di beni mobili, esibita dalla moglie del debitore esecutato, può paralizzare un pignoramento mobiliare e se tale documentazione.
Quesito n. 278: Se la ricevuta fiscale attestante la proprietà di beni mobili, esibita dalla moglie del debitore esecutato, può paralizzare un pignoramento mobiliare e se tale documentazione può costituire valido titolo per una opposizione di terzo alla esecuzione.-

Il procedimento di espropriazione mobiliare presso il debitore è disciplinato dal capo II del libro III del codice di rito.
Per quel che qui più interessa, l’art. 513, che apre la sezione I, rubricata “Del Pignoramento”, attribuisce all’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e di precetto, il potere di “ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”.-
Premesso che siffatta ricerca è atto preliminare al pignoramento (G.F. Ricci, R. Trim. 77, 1954 e ss.), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in ordine ai beni rinvenuti nella casa del debitore sussista una presunzione della loro appartenenza a quest’ultimo.-
In particolare, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si tratterebbe di una presunzione juris tantum.-
Al terzo che si affermi proprietario, in vece del debitore, di beni da staggire, al fine di superare siffatta presunzione, è ascritto l’onere di provare documentalmente, con atto di data certa, non soltanto di aver acquisito il diritto sul bene pignorato del quale si affermi titolare in un momento precedente al pignoramento, ma anche di aver concesso il bene stesso nella disponibilità del debitore in base ad un titolo non comportante il trasferimento della proprietà, a meno che la verosimiglianza del diritto sui beni pignorati sia evincibile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo stesso o dal debitore (v. Cass. civ. sez. III, 16 giugno 2003, n. 9627).-
Tali cenni di carattere generale permettono di affrontare con maggior contezza il problema oggetto del presente quesito, una soddisfacente soluzione del quale non può prescindere da una puntuale analisi delle questioni concernenti innanzitutto, la facoltà della moglie di opporsi al pignoramento, in secondo luogo, l’idoneità dei titoli su cui fondare l’opposizione, ed infine le modalità ed i tempi di un eventuale tentativo di paralizzare il pignoramento prima ch’esso abbia luogo.-
.Per ciò che attiene al primo interrogativo, l’art. 622 c.p.c., eloquentemente rubricato “Opposizione della moglie del debitore”, disponeva che “l’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che … per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte”.-
Tale articolo è ora da intendersi abrogato perché dichiarato illegittimo,dalla Corte Costituzionale, in relazione all’art. 29, cc. 2 e 3, Cost. (sentenza n. 143/1967).-
Ne consegue che la moglie del debitore vada considerata alla stregua di qualsivoglia altro terzo, essendo peraltro ormai pacifico, sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. nn.: 9008/2005, 6097/2003, 6589/1998, 1975/1990, 2459/1984).-
Ciò premesso, v’è da chiarire se la documentazione contabile costituita da una fattura fiscale comprovante la proprietà da parte della moglie del debitore, dei beni mobili da staggire, possa validamente impedire il pignoramento degli stessi.-
Sulla specifica questione ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione la quale ha precisato che “in seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 143 del 15 dicembre 1967, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 622 c.p.c., la moglie del debitore esecutato, con lo stesso convivente, per proporre opposizione al pignoramento eseguito sui beni mobili esistenti nella casa coniugale è soggetta, come qualsia...

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