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QUESITO N. 255: Se è possibile l’esercizio del diritto di prelazione agraria, ex art. 8 legge 26 maggio 1965, n. 590, su un terreno che ricade nella zona “F1”del piano regolatore generale.-
Quesito n. 255: Se è possibile l’esercizio del diritto di prelazione agraria, ex art. 8 legge 26 maggio 1965, n. 590, su un terreno che ricade nella zona “F1”del piano regolatore generale.-

La disamina del quesito sottoposto alla nostra attenzione neccesita di una preliminare, sia pur breve, premessa in ordine ai requisiti generali dell’istituto della prelazione, con particolare riguardo alla prelazione agraria.-
L’unica norma contenuta nelle disposizioni codicistiche che prende in esame l’istituto in questione è l’art. 1566 c.c.. Da tale norma, che riguarda la prelazione pattizia emerge una nozione coincidente con quella elaborata da una tradizione operativa millenaria, documentata già nelle fonti romane: accordo con cui taluno si obbliga a non concludere un determinato contratto con persona diversa dalla controparte, purchè quest’ultima accetti le stesse condizioni offerte da terzi.-
Accanto a tale forma di prelazione cd. pattizia, la legge prevede numerose ipotesi di prelazioni c.d. legali tradizionalmente accompagnate dalla c.d. efficacia reale e dalla possibilità di retratto in favore del prelazionario. In particolare, la prelazione agraria, che costituisce un esempio emblematico di prelazione legale, trova la sua origine nell’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il quale così dispone: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”. Quindi, come emerge dalla normativa in esame, nella sua origine unico scopo della prelazione agraria era quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determinava lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiavano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.-
Si afferma, infatti, che scopo della prelazione sia quello di favorire, nel generale interesse dello sviluppo dell’agricoltura, la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra.-
Nel 1971, con la legge 14 agosto 1971, n. 817, viene attuata anche la prelazione a favore del proprietario di terreno confinante, purché egli stesso coltivatore diretto del suo fondo contiguo. In tal caso la funzione della prelazione appare diversa rispetto a quella precedente, in quanto la prelazione del confinante mira all’accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni; cioè di formare imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.-
In questo modo si parla di prelazione agraria comune per indicare la prelazione che incide sul fondo posto in vendita a favore di coltivatore diretto insediato sul fondo stesso; invece di prelazione del confinante per indicare la prelazione prevista a vantaggio di proprietario coltivatore diretto di fondo contiguo al terreno agricolo posto in vendita.
Per espressa disposizione normativa affinché possa sussistere il diritto di prelazione agraria sono necessari i seguenti requisiti: a) che si tratti di terreno agricolo; b) che sul fondo posto in vendita sia insediato un coltivatore diretto; c) che la coltivazione del fondo abbia una durata almeno biennale; d) infine la mancata vendita nel biennio precedente di altro fondo agricolo da parte del coltivatore. Dunque, primo requisito, necessario e indispensabile, affinché possa configurarsi la prelazione agraria è che si tratti di un terreno agricolo.-
La legge usa il termine “fondo”, senza altra specificazione. Si deve pertanto tratta...

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