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QUESITO N. 276: Se i coniugi in regime di comunione legale che stanno per acquistare un immobile con denaro personale di uno solo di essi, possono conferire la proprietà dell’immobile esclusivamente al coniuge che procede al pagamento
Quesito n. 276: Se due coniugi in regime di comunione legale che stanno per acquistare un immobile con denaro personale di uno solo di essi, possono conferire la proprietà dell’immobile esclusivamente al coniuge che procede al pagamento, stipulando tra loro un atto o una scrittura privata precedente all’acquisto evitando così di mutare il regime patrimoniale. -

Il quesito appena esposto fornisce l’occasione per illustrare uno dei problemi più dibattuti in dottrina e in giurisprudenza. Infatti pur sussistendo delle disposizioni che regolano il caso in esame, la norma non si presenta chiara e ciò ha dato vita a due scuole di pensiero diverse che si sono succedute nel tempo.-
La norma che occorre riportare è l’art. 179 del cod. civ. «beni personali» il quale dispone che “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c, d ed f del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”.-
Un indirizzo ormai superato riteneva che “il consenso dato dal coniuge all'acquisto esclusivo di beni immobili e mobili registrati da parte dell'altro coniuge, purché manifestato nello stesso atto, impedisce la caduta del bene nella comunione legale, anche fuori delle ipotesi previste dalle lett. c) d) e f) dell'art. 179 c.c.” in altre parole era possibile una dichiarazione negoziale, che consentisse al coniuge formalmente non acquirente la capacità di rinunciare al bene che altrimenti verrebbe automaticamente ricompresso nella comunione legale. (Cfr. Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1989, n. 2688).-
Questo orientamento è stato sostituito negli ultimi anni grazie ad una decisione della Cassazione, si tratta della sent. della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2003, n. 2954, che è diventata in breve tempo un caso di scuola perché si è conformata alle nuove posizioni avanzate sul punto dalla dottrina ma oltre a questo ha anche approfondito e meglio chiarito alcune precedenti pronunce della stessa Cassazione intervenute sullo stesso tema (cfr. Cass. sentt. nn. 1917/2000, 1556/1993).-
La sentenza appena citata ha sancito che la partecipazione al contratto del coniuge formalmente non acquirente ed il suo eventuale assenso all’acquisto da parte unicamente del coniuge non sono di per sé sufficienti ad escludere il bene dalla comunione occorrendo a tal fine che la causa di esclusione di cui alle lettere c, d ed f dell’art. 179 sussista effettivamente e risulti dall’atto. Solo a queste condizioni il bene può essere escluso dalla comunione altrimenti il coniuge non può rinunciare alla contitolarità del bene acquistato in costanza di comunione e non appartenente alle categorie elencate nell’art. 179 c.c.. Infatti tale sentenza, contraddicendo espressamente il precedente indirizzo indica che “la possibilità di escludere dalla comunione un bene immobile acquistato in costanza di matrimonio rimarrebbe pur sempre condizionata alla sussistenza delle caratteristiche sostanziali cui si riferiscono le predette lettere c), d) ed f) (beni di uso strettamente personale o destinati all'esercizio della professione o surrogati ad altro bene p...

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