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Dall'Ici sulla prima casa alla rinegoziazione dei mutui: tutto quello che c'č nel decreto fiscale
Dall'Ici sulla prima casa alla rinegoziazione dei mutui: tutto quello che c'č nel decreto fiscale
di Nicoletta Cottone

Il decreto fiscale varato dal Consiglio dei ministri di Napoli (Dl 27 maggio 2008 n. 93), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124, apre con l'esenzione Ici prima casa, traccia le linee guida delle misure sperimentali per l'incremento della produttivitā del lavoro, annuncia la convenzione sui muti con l'Abi per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, modifica i termini del prestito ad Alitalia, delinea le riduzioni di spesa per la copertura finanziaria del provvedimento. Si tratta, spiega la relazione, del primo passo di un'azione di politica economica che il Governo intende sviluppare in coerenza con gli impegni politici assunti. Il provvedimento, dal titolo "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", entra in vigore il 29 maggio. Ecco, nel dettaglio, cosa c'č nel decreto legge fiscale. Esenzione Ici prima casa. A decorrere dal 2008 scompare l'Ici sulla prima casa. Restano fuori dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unitā immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietā o usufrutto, dai cittadini italiani non resdienti nel Paese, a condizione che non risulti locata. La disposizione precisa che l'esenzione totale dall'Ici si applica anche alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unitā immobiliari di cooperative edilizie a proprietā indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalitā. L'esenzione si applica anche alle abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali: a) in base all'articolo 3, comma 56, della legge 662/1996 che permette di assimilare all'abitazione principale l'unitā immobiliare posseduta a titolo di proprietā o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; b) in base all'articolo 59, comma 1, lettera e) del Dlgs 446/1997 che attribuisce agli enti locali la possibilitā di assimilare all'abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Se il Comune effettua questa assimilazione per gli anni successivi all'entrata in vigore del decreto legge fiscale le unitā immobiliari non potrannio godere dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata deliberata e della detrazione di base che il comune potrebbe elevare fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Abrogate le disposizioni incompatibili. La minore imposta, quantificata in 2.500 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 sarā rimborsata ai Comuni tramite un apposito fondo dell'Interno. Dal 2011 diventerā spesa permanente. Dall'entrata in vigore del decreto legge fiscale č sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti ad essi da leggi dello Stato. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in sede di Conferenza Stato-cittā saranno stabiliti criteri e modalitā del rimborso ai Comuni. Misure sperimentali per l'incremento della produttivitā del lavoro. Introdotta in via sper...

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