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18/07/2008 . Nella cessione di un immobile diventerà obbligatorio il certificato energetico oggi attestato di qualificazione energetica
Trasferimenti. Impianti di riscaldamento comuni
Le clausole per un rogito doc
Certificazione sì o certificazione no? Nella cessione di un appartamento in condominio ormai entra in scena l'attestato di qualificazione (in futuro di certificazione) energetica che deve valutare il consumo energetico dell'immobile e che pertanto introdurrà un nuovo elemento di valutazione degli immobili. L'amministratore è chiamato a prestare la sua assistenza fornendo documentazioni e informazioni, come è emerso al convegno «La certificazione energetica di un fabbricato in condominio» organizzato da Cuoa e Anaci veneto, lo scorso marzo, ad Altavilla Vicentina. Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, in attuazione della Direttiva 2002/91/Ce, ha infatti stabilito: - al comma 3 dell'articolo 6, che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari deve essere allegato all'atto in originale o in copia autenticata l'attestato di certificazione energetica; - al comma 4 del medesimo articolo 6 che in caso di locazione detto attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato; - al comma 8 dell'articolo 15 che in caso di violazione dell'obbligo il contratto è nullo e che la nullità può essere fatta valere dal solo acquirente o dal locatario. L'obbligo è stabilito con diverse cadenze temporali, che in caso di appartamento in condominio si concretizzano ora nelle seguenti ipotesi: - unità immobiliari comprese in edifici di «nuova costruzione» e in edifici aventi superficie calpestabile superiore a 1.000 metri quadrati per i quali vi sia stata ristrutturazione integrale dell'involucro ovvero demolizione degli stessi e ricostruzione, in forza di titolo richiesto dal 9 ottobre 2005 in avanti; - unità immobiliari in relazione alle quali si sia avuto accesso a agevolazioni correlate al miglioramento delle prestazioni energetiche o comprese in edifici per i quali sia stato stipulato, o rinnovato, un contratto relativo alla gestione calore ove figuri anche un soggetto pubblico. Dal 1º luglio 2009 l'obbligo sarà vigente per qualsiasi unità immobiliare. Regole particolari possono essere disposte dalle singole Regioni e dalle Province autonome (Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna hanno già provveduto, si veda anche il Sole 24 Ore dell'11 febbraio e 7 aprile scorsi). Il documento che deve essere allegato è l'Attestato di Certificazione Energetica, redatto da professionisti indipendenti accreditati. Attualmente l'attestato di certificazione energetica non è ancora in vigore (se non in Lombardia) e, fino all'emanazione delle Linee guida nazionali o all'istituzione degli organismi regionali di accreditamento, è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica. Quest'ultimo è un documento sostanzialmente analogo (anche se con differenze difficili da rilevare per i non addetti ai lavori), redatto da professionista abilitato, anche non estraneo alla proprietà. La certificazione di un appartamento in condominio può fondarsi sulla valutazione dell'appartamento interessato, su una certificazione dell'impianto termico co...

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