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QUESITO 303:Se un terreno agricolo che vanta una servitù di passaggio ( con attraversamento a piedi o con mezzi meccanici)una volta divenuto edificabile può vantare il medesimo diritto (con il passaggio di servizi fogne, luce) sul medesimo fondo servente.
Quesito n. 303 : Se un terreno agricolo che vanta una servitù di passaggio ( con attraversamento a piedi o con mezzi meccanici) una volta divenuto edificabile può vantare il medesimo diritto (con il passaggio di servizi fogne, luce etc..) sul medesimo fondo servente.-
Il diritto di servitù prediale rientra nella categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui (iura in re aliena). Si definiscono tradizionalmente come "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 c.c.). Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante, deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente (art. 1065 c.c.). Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia un senso. L'utilità del fondo dominante, presente o futura, è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del fondo, può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quello personale del proprietario. I soggetti possono essere avvantaggiati o svantaggiati dalla presenza di questo peso solo in via mediata, indiretta e riflessa.-
Le servitù inoltre, si distinguono tra coattive e servitù volontarie.-
Il criterio differenziale tra le servitù non è dato dal modo di costituzione, potendo anche le prime essere costituite mediante negozio, inter vivos o mortis causa, al pari delle volontarie, bensì dall’essere la loro costituzione volontaria o meno; pertanto, nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e questa, anziché coattivamente, per sentenza o atto dell’autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente avvantaggiati e gravati, la servitù cosi costituita non assume il carattere della coattività e pertanto nei limiti dunque dell’utilitas rei le parti sono libere di assegnare qualsiasi contenuto alle servitù «volontarie». Le servitù legali o «coattive» sono invece tipiche; ma la loro tipicità ha valore solo riguardo alla costituzione per sentenza del giudice o per atto amministrativo. Quando le parti siano d’accordo tra loro, i confini posti dalla legge cessano di aver rilievo. Con la conseguenza che, se nell’atto costitutivo sia stata prevista, in relazione ad una fattispecie, il cui contenuto generico (o meglio il nomen iuris) sia già previsto dalla legge (ad esempio la servitù di passaggio), una disciplina diversa da quella legale, le parti avranno posto in essere una servitù «volontaria» o atipica. In altri termini, le servitù costituite volontariamente non sono «legali» o coattive , ma volontarie, con la concreta fisionomia loro impressa dalle parti contraenti.-
Venendo al caso in esame, l’art. 1067 c.c. stabilisce...
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