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QUESITO N. 294: Se in caso di rinuncia all’eredità da parte di un genitore,, i figli possono subentrare in luogo e nel grado del loro ascendente e se ciò è possibile entro quanto tempo si prescrive il diritto ad accettare l’eredità da parte dei figli.-
Quesito n. 294: Se in caso di rinuncia all’eredità da parte di un genitore,, i figli possono subentrare in luogo e nel grado del loro ascendente e se ciò è possibile entro quanto tempo si prescrive il diritto ad accettare l’eredità da parte dei figli.-


Il presente quesito trova una sua precisa disciplina negli artt. 467 ss. cod. civ. che regolano l’istituto della rappresentazione . L’art. 467 c.c. dice che “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”. L’art. 468 c.c. prosegue dicendo che “La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa”.-
La dottrina più autorevole è concorde nell’interpretare letteralmente il dettato normativo (Cfr. BIANCA, FERRI, SANTORO PASSARELLI) e anche la giurisprudenza non ha manifestato nessun tipo di titubanza nel ritenere che la rappresentazione sia una fictio iuris che consente al discendente di subentrare in luogo dell’ascendente che non voglia o non possa accettare l’eredità (Cfr. sent. Cass. Civ. n. 1701 del 1969; sent. Cass. Civ. n. 1366 del 1975), anzi di recente la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che in tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato (Cfr. sent. Cass. Civ., sez. II, 07 ottobre 2004, n. 20018).-
Sempre la legge all’art. 480 c.c. dice che “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno”. Su tale punto la dottrina (Cfr. FERRI, 287) e la giurisprudenza (Cfr. sent. Cass. Civ. n. 9286 del 2000) sono unanimi nel ritenere che per «chiamati ulteriori» si debbano intendere anche coloro che succedono per rappresentazione e che come re...

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