Codice deontologico degli agenti immobiliari approvato dal Consiglio Nazionale della FIAIP in Roma il 4/5 giugno 2008.-
CODICE DEONTOLOGICO
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CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSOCIATI FIAIP
Il presente codice deontologico detta le regole di comportamento alle quali ogni iscritto e chiunque a qualsiasi titolo associato alla FIAIP deve inderogabilmente attenersi. Ove nell’articolato sia fatto riferimento ora agli agenti immobiliari ora ai mediatori creditizi, la regola deontologica deve intendersi comunque riferibile a tutti indistintamente, dove occorra e in quanto applicabile.
PREMESSO CHE L’ASSOCIATO ALLA FIAIP
• Deve essere iscritto nel rispettivo Albo o Ruolo, ove sussistente;
• Nella rispettiva e specifica attività professionale e anche nelle azioni extraprofessionali deve sempre ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
• Deve avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e delle norme che disciplinano la propria professione in particolare;
• Deve evitare qualsiasi comportamento equivoco avendo come obiettivo esclusivamente la migliore realizzazione degli interessi di coloro che si affidano alla sua professionalità;
• Deve rispettare il segreto professionale previsto dalle norme e deve aver cura di chiederne il rispetto ai collaboratori, dipendenti e tutte le persone che a qualsiasi titolo cooperino nello svolgimento dell’attività professionale. Gli è fatto obbligo di vigilare affinché tale comportamento sia realizzato;
• Ha il dovere di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri, conferenze e iniziative seguendo preferibilmente quelle proposte dalla Federazione, al fine di poter offrire una prestazione sempre aggiornata e qualificata così come doveroso per un professionista;
• Deve sempre e comunque nei rapporti professionali ed extraprofessionali tenere un comportamento ineccepibile che sia consono a salvaguardare l’immagine della professione esercitata dall’associato e l’immagine della Federazione.
• Sul presupposto che l’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), la Banca d’Italia, le autorità di vigilanza sono organismi fondamentali per il corretto funzionamento del mercato del credito, l’associato FIAIP nell’ambito della propria professione deve rispettarne le direttive (regolamenti, circolari, ecc.) e vigilare che siano rispettate da chi è sottoposto al suo controllo, avendo cura di non ostacolare, anzi di agevolare, l’efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell’U.I.F., della Banca d’Italia e delle autorità di vigilanza.
Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in cinque sezioni intitolate:
a) Rapporti con il pubblico;
b) Rapporti con la clientela;
c) Rapporti con gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari;
d) Rapporti con i colleghi;
e) Rapporti con la FIAIP.
SEZIONE PRIMA
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
ART. 1
L’associato FIAIP deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
ART. 2
L’associato FIAIP, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento alla luce Approvato dal Consiglio Nazionale in Roma il 4/5 giugno 2008 dell’ulteriore principio etico della funzione sociale della professione esercitata.
ART. 3
L’associato FIAIP nell’ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità.
ART. 4
L’associato FIAIP, ove ciò gli sia consentito dalla normativa che disciplina la attività dallo stesso svolta, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l’incarico, potrà sottacere il nome di questa sino al momento della conclusione dell’affare.
ART. 5
L’associato FIAIP dovrà preferibilmente operare in base ad un incarico conferito in forma scritta nel quale le clausole siano il più possibile chiare, di semplice lettura e interpretazione, non diano luogo ad ambiguità ed in tal guisa siano definiti anche tipo di prestazione, ammontare del compenso, eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni.
ART. 6
L’ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni.
ART. 7
In nessun caso l’associato FIAIP nello svolgimento della propria attività dovrà operare in modo da confondere il proprio patrimonio con denaro, titoli o qualsivoglia altro valore ricevuti a ragione e causa della attività professionale svolta.
ART. 8
L’associato FIAIP dovrà provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme vigenti a favore dei propri dipendenti e collaboratori.
SEZIONE SECONDA
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
ART. 9
L’incarico dovrà essere a tempo determinato.
ART. 10
L’associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell’incaricante tutte le proposte ricevute.
ART. 11
L’associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto, alla locazione o al rilievo dell’azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.
ART. 12
L’associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione. E’ da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri “per sé o per persona da nominare” alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all’atto del contratto definitivo.
ART. 13
L’associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l’interesse di quest’ultima anche subordinando il proprio.
ART. 14
L’associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall’operazione finanziaria proposta.
ART. 15
L’associato FIAIP nell’ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l’ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.
ART. 16
L’associato FIAIP potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.
ART.1 7
L’associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.
ART. 18
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all’atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.
ART. 19
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell’avente diritto. E’ vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.
ART. 20
L’associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l’informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione.
Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.
ART. 21
L’associato FIAIP deve con diligenza ad...
... continua