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Danno da ritardo per inerzia della pubblica amministrazione.-
DANNO DA RITARDO PER INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza 2 marzo 2009 n. 1162) si è occupata di una questione molto attuale: quella del risarcimento dei danni causati dal ritardo nell'adozione di provvedimenti amministrativi.
Il tema, in altre parole, è quello dell'inerzia della pubblica amministrazione.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il nostro diritto positivo non prevede, allo stato attuale della legislazione, un meccanismo riparatore dei danni causati dal ritardo procedimentale in sé e per sé considerato.
L'inerzia amministrativa, per essere sanzionabile in sede risarcitoria, postula non soltanto il previo accertamento giurisdizionale della sua illegittimità, ma altresì il concreto esercizio della funzione amministrativa, ove ancora possibile e di interesse per il cittadino istante, in senso favorevole all'interessato (ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudicante investito della richiesta risarcitoria).
Il danno da ritardo, quindi, non ha un'autono...

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