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QUESITO N. 317: Se una delibera assembleare può statuire circa la possibilità di segnare con strisce di vernice il posto auto condominiale davanti all’ingresso di casa e sotto le finestre di un condomino.-
Quesito n. 317: Se una delibera assembleare può statuire circa la possibilità di segnare con strisce di vernice il posto auto condominiale davanti all’ingresso di casa e sotto le finestre di un condomino.-


L’assemblea condominiale può deliberare a maggioranza di destinare aree condominiali scoperte a parcheggio per i condomini, senza che ne sia necessario il consenso unanime. Le regole per utilizzo degli spazi comuni appartenenti al condominio e destinati al parcheggio, infatti, sono contenute all’interno del regolamento condominiale, la modifica del quale può essere effettuata esclusivamente attraverso una delibera dell’assemblea dei condomini, raggiunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, i quali rappresentino almeno la metà del valore del condominio. Nel caso in cui il regolamento di condominio avesse poi natura contrattuale e dunque fosse stato accettato da tutti i condomini all’atto dell’acquisto dell’abitazione, questo può essere modificato solo per iscritto con l’unanime consenso di tutti gli interessati.-
Laddove venga predisposto un posto auto condominiale davanti alla porta d’ingresso e sotto le finestre dell’appartamento del condomino situato al piano terra, il condomino vedrebbe compromesso il suo diritto al godimento della sua proprietà come “diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo”(832 c.c.).-
Ove il regolamento nulla disponga in contrario, il parcheggio di autoveicoli nel cortile condominiale è da considerarsi lecito se non impedisce a questo di continuare a servire agli usi a cui è destinato, cioè passaggio di persone, veicoli o suppellettili ed aero-illuminazione dei locali che su di esso si affacciano (Tribunale di Napoli 2 dicembre 1961, n. 5083 e Tribunale di Monza, 23 ottobre 1984).-
Il proprietario dell’appartamento situato al piano terra ha il diritto a che ci sia una sufficiente distanza tra la porta d’ingresso all’appartamento e l’auto che gli viene parcheggiata davanti, affinché gli venga permesso un agevole accesso pedonale o anche, per esempio, affinché possa portare con sé manufatti ingombranti, o affinché ne sia permesso l’accesso anche da parte di persone su sedia a rotelle…; ha, inoltre, diritto di aria, luce e visuale e, pertanto, ha il diritto che l'auto non gli sia parcheggiata sotto la finestra.-
Il codice civile prevede (seppur per le costruzioni) distanze precise da luci e vedute. L’art. 907 c.c., infatti, espressamente prevede: “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905”. In sostanza tale norma tende a tutelare il diritto a poter ricevere luce o ad affacciarsi dalla propria finestra e, se fosse possibile parcheggiare davanti la finestra, si potrebbe sostituire la costruzione con un elemento mobile che sia comunque tale da oscurare e/o impedire la visuale.-
La distanza dall’auto, inoltre, deve essere tale da evitare l'immissione di scarichi di fumi nei singoli appartamenti, purché, ovviamente, tali immissioni superino la normale tollerabilità.
L’art. 844 c.c., infatti, espressamente sancisce: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi…".-
Il condomino che lamenti tali pregiudizi dovrà, quindi, impugnare le deliberazioni prese dalla maggioranza dei condomini. La Cassazione 5620/1990 ha puntualizzato che: "L'attività dell'amministratore, nell'esercizio del suo potere-dovere (articolo 1130 del Codice civile) di curare l'osservanza delle norme del regolamento di condominio concernenti l'uso delle parti comuni, che sia sta...

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