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QUESITO N. 320: Cosa accade all’assicurazione che copre il mutuo concesso dalla prima banca nel caso di surroga del mutuo presso un’altra banca.-
Quesito n. 320: Cosa accade all’assicurazione che copre il mutuo concesso dalla prima banca nel caso di surroga del mutuo presso un’altra banca?
La sostituzione del mutuo presso un’altra banca è la cosiddetta pratica della surroga o portabilità. Con la pratica della surroga si accende un nuovo mutuo presso un’altra banca e questo nuovo servirà ad estinguere il vecchio mutuo che magari è svantaggioso. La surroga del mutuo va, però, distinta dalla sostituzione del mutuo, istituto che, invece, prevede l’estinzione del vecchio mutuo e la contestuale accensione di uno nuovo, pertanto, in questo caso, a differenza della surroga si verrà a creare novazione del contratto.-
La surrogazione (cd. portabilità) del mutuo, fattispecie già presesente nel Codice Civile (art. 1202 c. c., surrogazione per volontà del debitore) era stata introdotta dalla legge 40/07. Tale legge prevedeva che il mutuatario poteva trasferire il mutuo da una banca ad un’altra senza alcun costo (“È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione …..”). Il sistema bancario aveva dato un’interpretazione restrittiva della norma accettando solo che l’atto di surrogazione fosse senza costi, ma sostenendo che il mutuatario dovesse pagare la penale di estinzione anticipata alla banca surrogata e le spese notarili per i vari atti da compiere per portare a termine l’operazione.-
Sull’argomento sono stati spesi incontri, interventi, ricerche di accordo tra le rappresentanze della clientela e quella delle banche, ma tutte hanno portato a soluzioni parziali.-
A fronte dell’impossibilità di trovare un accordo definitivo era stato chiesto che nel Disegno di legge Bersani fosse inserito un emendamento per l’interpretazione autentica della norma.Il Parlamento ha ritenuto di affrontare il problema già con la finanziaria del 2008 e all’articolo 2 ha chiarito definitivamente che la surrogazione “…. comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissione per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali”.-
Una circolare cui si è giunti dopo una trattativa tra ABI, associazione dei consumatori e consiglio nazionale del Notariato, ha stabilito la procedura per dar corso alla surrogazione del mutuo.-
La procedura prevede che su richiesta scritta del cliente la banca prescelta chieda a quella originaria l’importo residuo del mutuo, che deve essere comunicato entro 10 giorni lavorativi; successivamente la banca subentrante, contestualmente, perfeziona con il cliente la stipula del nuovo mutuo con il rilascio, ricevuto il pagamento dell’ammontare dovuto per l’estinzione totale del mutuo, di quietanza liberatoria da parte della banca originaria.-
Una Circolare Del Consiglio del Notariato ha stabilito, inoltre, che la nuova banca dovrà anche provvedere all’annotazione del trasferimento della garanzia ipotecaria già iscritta a proprio favore e ha confermato la non obbligatorietà (salvo casi del tutto eccezionali) dell’inter...
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