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Fenomeni sismici: responsabilità civile dell'appaltatore conseguente al difetto di costruzione dell’immobile.-
Fenomeni sismici: responsabilità civile conseguente al difetto di costruzione dell’immobile
Cassazione civile, Sez. II, 4 giugno 2008, n.14812
Nel novero dei gravi difetti di costruzione ex art.1669 del Codice civile rientra anche l’assenza, nelle costruzioni medesime, dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell’attività dell’edilizia di prescrizioni tecniche uniformi.-
La sentenza n.14812 del 2008 richiama la legge n.643 del 1974, modificata dal D.P.R. n.380 del 2001, la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici, siti in aree sismiche, ad uno speciale regime di autorizzazioni e di repressioni al fine di preservare l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di usi degli immobili.-Secondo la Corte di Cassazione le prescrizioni di cui sopra vanno obbligatoriamente osservate al fine di contrastare le sollecitazioni degli elementi strutturali e non strutturali delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, “ in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche p...
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