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QUESITO N. 3: Se il diritto di prelazione tra coeredi spetta anche dopo l'atto di divisione consensuale della massa ereditaria
feriti agli estranei, qualora uno di essi intenda alienare la sua quota o una parte di essa: ad essi spetta, quindi, un diritto di prelazione. L’art. 732 c.c. stabilisce che il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa [quindi non un bene determinato] deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione… In caso di mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dell’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Questo stato di comunione cessa con la divisione, la quale, se non è già fatta dal testatore, può essere fatta d’accordo tra i coeredi, o se questi ultimi non raggiungono un accordo, per opera del giudice. In seguito a tale atto ciascuno dei soggetti che partecipavano alla comunione medesima ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene, o dei beni che erano comuni, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione. Successivamente a tale divisione cessa l’obbligo di notificare la proposta di alienazione di quanto attribuito in seguito a divisione e, quindi, cessa il diritto di...
... continua
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