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Quesito n. 030: Se il contratto preliminare è valido in mancanza dell'indicazione della data per la stipula dell'atto pubblico
danni?
La stipulazione del contratto definitivo è prestazione necessariamente differita, ma la fissazione del termine di stipula dello stesso non è elemento essenziale del contratto preliminare, essendo più semplicemente un elemento pattizio e servendo in quanto tale a regolare l’esecuzione del contratto stesso.
Quanto esposto ha come conseguenza che il contratto preliminare in oggetto, pur in mancanza del termine del rogito, nel caso specifico “da stabilire” è perfettamente valido nonché efficace, ricordando inoltre che il contratto preliminare di compravendita ha durata ventennale.
La risposta al quesito parte dal presupposto, avanzato da chi chiede, che effettivamente non sussistano problemi al rilascio della concessione in sanatoria.
Ebbene, in primo luogo, nessun rilievo ha il tempo nel frattempo intercorso perché comunque inferiore al termine prescrizionale di legge. Vero è, invece, che l’esecuzione in forma specifica è rimedio tipico che può chiedere l’acquirente nei confronti del venditore inadempiente per ottenere il trasferimento forzoso dell’immobile.
Questa azione richiede come suo presupposto essenziale che il contratto sia intervenuto tra le parti legittimate a disporre del bene. In una parola occorre che il contratto sia stato sottoscritto dal proprietario o da un suo rappresentante fornito di idonea procura. Nel caso in esame vi sono delle evidenti difformità al modello proposto, il contratto, infatti, non è intervenuto con il proprietario bensì con un terzo che non lo rappresenta ma che ha solo promesso il consenso successivo del proprietario.
Questa circostanza, pur non inficiando la validità del contratto tra le parti che lo hanno sottoscritto, non consente la esigibilità in forma specifica, restando inalterato il diritto al risarcimento dei danni derivanti dell’inadempimento.
Questo naturalmente per la diversa ipotesi in cui sia l’acquirente a chiedere l’adempimento nei confronti del venditore inadempiente.
Nell’ipotesi in esame, invece, vi è da credere ch...
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