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QUESITO N. 037: Se in caso di installazione di un cancello automatico a protezione di una strada privata in proprietà comune di due condomini uno dei due condomini può opporsi alla medesima installazione
possessore compia nell’esercizio delle facoltà riconosciutegli dall’art.841 C.c..-
In materia di comunione e condominio, così si esprime la Corte di Cass. circa il compimento di atti di disposizione da parte dei singoli condomini: “il principio generale che regola il regime comune della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale indivisa da parte di ogni partecipante, salvo le autolimitazioni che all’esercizio di tale facoltà possono derivare dalla volontà delle parti interessate…” (Cass. Civ., sez.II, 05.04..1990, n.2815).-
Più specificamente, proprio sul tema che ci interessa, a parere della Suprema Corte “l’apposizione, su viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla strada pubblica, da parte di alcuni compossessori, di un cancello di agevole apertura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un chiavistello per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori, trovando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo nell’esercizio del passaggio adeguata compensazione nel soddisfacimento dell’esigenza comune a tutti i compossessori del passaggio (ed ai proprietari delle abita...

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