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QUESITO N. 052: Se in caso di vendita di un terreno rientrante nella zona edificabile di completamento è escluso il diritto di prelazione
ai soggetti indicati, anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita.
Affinché si possa offrire agli aventi diritto la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, “il proprietario deve notìficare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione...”.
“Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione ... 1’avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa” (art.8 L. n. 590/65).
Il diritto di prelazione agraria è escluso nel caso di vendita di terreni non aventi destinazione agricola, ma aventi destinazione edilizia, industriale o turistica.
Ed infatti, il secondo comma dell’art.8 della legge 590/65 stabilisce che “la prelazione non è consentita ... quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Come è stato precisato opportunamente, dal novero dei “terreni destinati ad utilizzazione edilizia” ai sensi del secondo comma dell’art.8 in esame, debbono escludersi i terreni aventi destinazione agricola, “anche nel caso che su di essi sia stata consentita la costruzione di una casa colonica, data la funzione di queste che è strumentale rispetto alle finalità di carattere. agricolo e quindi è diversa dalla funzione propria della casa di civile abitazione” (Cass. 25 maggio 198...
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