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QUESITO N. 218: Se l’amministratore di condominio può far eseguire lavori straordinari senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea.-
Quesito n. 218: Se l’amministratore di condominio può far eseguire lavori straordinari senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea.-

Per la soluzione della questione prospettataci, preliminarmente, va evidenziato che nell’ambito del condominio si distingue tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.-
Per manutenzione ordinaria si intendono piccoli interventi urgenti di riparazione, adeguamento funzionale e/o rifacimento che interessano l’edificio e l’impiantistica (es.: tinteggiatura dei locali e degli infissi, modifiche all’impianto elettrico, riparazione caldaia, sostituzione di coppi, abbattimento di una tramezza, ecc.).-
Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in efficienza l'edificio.-
La manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione di destinazione d'uso.-
Venendo, ora, alla questione che ci occupa, l’art. 1135 ultimo comma c.c. statuisce che “l’amministratore di condominio non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.-
Dal dettato normativo, dunque, si evince che l’amministratore può far eseguire lavori straordinari purchè questi rivestano il carattere di urgenza.-
Il concetto di urgenza deve interpretarsi nel senso di comprendere, comunque, opere indifferibili, allo scopo di evitare un possibile anche se non certo nocumento, secondo il criterio del bonus pater familias.-
La suddetta facoltà attribuita all’amministratore è confermata anche dalla Giurisprudenza: “l’amministratore di c...

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