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QUESITO N. 213: Se è lecita l’attività di un condomino di installazione di una caldaia nel muro perimetrale di un edificio.-

Quesito n. 213: Se è lecita l’attività di un condomino di installazione di una caldaia nel muro perimetrale di un edificio.-

L'installazione di una caldaia in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102, Codice civile e come tale, non richiede nè interpello nè consenso degli altri condomini.
L’art. 1102 c.c. stabilisce, infatti, che il condomino può apportare alla cosa comune tutte le modifiche che possano essere di vantaggio a lui e alla sua proprietà, purchè non alterino la destinazione della cosa e non producano danni ad altri condomini.-
Dalla lettura dell’articolo sopra richiamato si desume che tale facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.-
È opportuno sottolineare che i limiti ora indicati non vengono superati dal solo fatto dell’uso più intenso da parte di uno o più condomini, purché attraverso lo stesso non si giunga, come già ripetuto, al turbamento dell’equilibrio dei diritti di costoro o ad un cambiamento della destinazione del bene comune.-
Con il rispetto di tali limiti, pertanto, è consentito al condomino di fare il più ampio uso della cosa comune, in relazione a nuove esigenze di vita (Cass. Civ. 5 marzo 1968, n. 711; 19 febbraio 1973, n. 497, Giur. It. 1973, I, 1, 1271).-
Secondo la normativa relativa agli impianti termici...

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