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QUESITO N. 195 : Se il condominio può opporsi e quindi ottenere la rimozione dei paletti o manufatti installati autonomamente dal singolo condomino davanti al box auto per evitare l’intralcio al passaggio causato da autoveicoli esterni ?
Quesito n. 195 : Se il condominio può opporsi e quindi ottenere la rimozione dei paletti o manufatti installati autonomamente dal singolo condomino davanti al box auto per evitare l’intralcio al passaggio causato da autoveicoli esterni, considerando che l’assemblea di condominio ha deliberato all’unanimità la recinzione degli spazi antistanti i box.-

L’art. 1102 c. c stabilisce che il condominio può apportare alla cosa comune tutte le modifiche che possano essere di vantaggio a lui e alla sua proprietà, purchè non alterino la destinazione della cosa e non producano danni ad altri condomini.-
Il principio che va desunto dalla norma di legge è che il diritto di comproprietà di ciascun condomino comprende il diritto di usare e di godere delle parti comuni, con i limiti tassativi di rispettarne la destinazione d'uso (es. un cortile condominiale non può essere adibito a parcheggio a meno che non sia l'assemblea, con le maggioranze prescritte dalla legge, a deciderlo) di non impedire o anche solo comprimere l'eguale diritto d'uso e il godimento spettante agli altri.- I condomini non possono in alcun modo rinunciare ai propri diritti sulle aree comuni, né sottrarsi al relativo obbligo di contribuire alle spese necessarie per la loro manutenzione.-
In buona sostanza l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall’art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione di cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.-
E’ opportuno precisare che secondo la Corte di Cassazione “ La costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo condomino solo se non alteri la normale destinazione di quel bene….” (Cass. 13 aprile 1991, n. 3942; 29 dicembre 1987, n. 9644).-
Nel caso de quo il condomino per evitare che il proprio diritto di proprietà venga turbato da terzi, che ostacolano l’accesso al box, ha installato manufatti “paletti” nello spazio condominiale antistante.
Inoltre, la...

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