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QUESITO N. 192: Se nelle more tra la stipula del contratto preliminare e quello definitivo è possibile revocare una procura irrevocabile
Quesito n. 192: Se nelle more tra la stipula del contratto preliminare e quello definitivo è possibile revocare una procura irrevocabile.-

La soluzione del quesito proposto richiede la previa analisi dell’istituto della procura. In particolare, la procura è il negozio col quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla. Si tratta di un atto a rilevanza esterna, in quanto il rappresentante, agendo in nome e per conto del rappresentato, lo può impegnare direttamente e nei confronti dei terzi. La procura speciale si caratterizza, distinguendosi in tal modo da quella generale, per il suo oggetto: infatti essa riguarda uno o più affari determinati. Se l’affare che ne costituisce oggetto è poi una compravendita immobiliare, come nel caso di procura a vendere un bene immobile, in tal caso scatta anche un requisito di forma, ossia la forma scritta a pena di nullità richiesta per tale tipo di negozio dall’art.1350 c.c. A tal proposito infatti il Legislatore ha espressamente previsto che la procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve concludere
( art. 1392 c.c.).-
Nella generalità dei casi la procura è revocabile, in quanto è per lo più conferita nell’interesse del rappresentato. La revoca della procura è il negozio unilaterale col quale il rappresentato priva di efficacia la procura, estinguendo il potere del rappresentante.-
Vi sono, però, dei casi, come quello in esame, in cui la stessa procura è irrevocabile. Si tratta della c.d. procura in rem propriam, ossia conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (ex art. 1723, co. 2° c.c.). Tuttavia va evidenziato, a tal proposito, che anche quest’ultima può essere revocata se ricorre una giusta causa o se è diversamente stabilito.-
Una conferma di ciò si ritrova anche nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui “La natura irrevocabile del mandato "in rem propriam" non impedisce gli effetti della revoca della procura e la conseguente pronuncia di inefficacia del contratto di compravendita concluso dal mandatari...

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