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QUESITO N. 162: Se il promittente acquirente può rifiutarsi di stipulare l'atto pubblico in caso di mancato ottenimento del mutuo ipotecario previsto come modalità di pagamento nel contratto preliminare?
Quesito 162: Se il promittente acquirente è legittimato a sospendere la propria prestazione e a rifiutarsi di stipulare l’atto pubblico nell’ipotesi di mancato ottenimento del mutuo ipotecario, considerando però che nel contratto preliminare tale finanziamento non era previsto come una condizione, ma solo una modalità di pagamento?

Con riferimento al quesito in esame, preliminarmente, va detto che un contratto preliminare di compravendita immobiliare può essere sottoposto alla condizione, sospensiva o risolutiva, che il promittente acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito.-
Tale patto, infatti, è perfettamente valido, e comporta che l’efficacia del contratto è subordinata all’avveramento della condizione, ossia all’ottenimento del mutuo.-
La condizione, quale elemento accidentale del contratto, deve essere espressamente pattuita e deve risultare esplicitamente dal contratto.-
Pertanto, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per qualificare l’ottenimento del mutuo quale condizione del contratto preliminare di compravendita, avendo le parti contraenti previsto il mutuo come mera modalità di pagamento del prezzo.
Né ricorrono gli estremi della presupposizione che è, comunemente, definita come una situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, certa nella rappresentazione delle parti, «di carattere obiettivo», che, «pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali», «possa ritenersi tenuta presente dai contraenti, nella formazione del loro consenso, come presupposto comune avente valore determinante ai fini dell’esistenza e del permanere del vincolo contrattuale».-
E’, infatti, ormai orientamento consolidato in giurisprudenza, che per...

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