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QUESITO N. 158: Se i genitori di un incapace in sede testamentaria possono istituire erede il figlio incapace, con l’obbligo che, alla sua morte, i beni saranno devoluti a favore della persona che si prenderà cura del medesimo?
Quesito 158: Se i genitori di un incapace in sede testamentaria possono istituire erede il figlio incapace, con l’obbligo che, alla sua morte, i beni saranno devoluti a favore della persona che si prenderà cura del medesimo?
I genitori di una persona incapace di intendere e di volere che intendono predisporre un testamento diretto a tutelare il proprio figlio anche per il tempo successivo alla loro morte devono procedere, innanzitutto, a presentare apposita istanza di interdizione o di inabilitazione o, ancora, di amministrazione di sostegno.
Tali istituti sono previsti dal codice civile a tutela delle persone incapaci di intendere o di volere e la scelta tra gli stessi dipende dal grado di infermità di cui il soggetto è affetto.
Sono legittimati a richiedere uno di tali provvedimenti, oltre l’interessato, anche il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore del medesimo ovvero il pubblico ministero (art. 406 e 417 c.c.).
La legge prevede che se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori, tale istanza può essere promossa sola dagli stessi o dal pubblico ministero.
Una volta proposta tale istanza, si apre un apposito procedimento avanti al giudice tutelare che, oltre a potere applicare l’istituto di tutela che ritiene più opportuno nel caso di specie, provvede anche a nominare un tutore o curatore o amministratore di sostegno.
Nella scelta di tali figure, il giudice tutelare individua la persona ritenuta più idonea all’incarico e preferisce, ove possibile, “il coniuge non legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata” a norma dell’art. 408 c.c.
Chiarite le modalità per ottenere eventualmente l’interdizione, i genitori potranno realizzare la loro volontà testamentaria o ricorrendo all’istituto della sostituzione fedecommissaria o, in alternativa, ad un legato di usufrutto a favore dell’incapace.
La sostituzione fedecommissaria è un istituto previsto all’art. 692 c.c. che consiste nella istituzione come erede dell’interdetto, con l’obbligo del medesimo di conservare e restituire alla sua morte i beni a favore della persona o dell’ente che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.
Il fedecommesso può essere previsto solo se l’istituito è un interdetto, figlio, discendente o coniuge del testatore. Il sostituito, che su...
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