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Se è vietato il patto commissorio nella compravendita immobiliare.-
Se è vietato il patto commissorio nella compravendita immobiliare


L’art. 2744 del codice civile (Divieto del patto commissorio), prevede che: “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che va escluso il divieto di patto commissorio se, tra le parti del contratto di compravendita immobiliare, manca un rapporto di debito-credito tra alienante ed acquirente, infatti i Giudici hanno specificato che non si può annullare ex articolo 2744 c.c. la compravendita dell’immobile, laddove non c’è obbligo di restituzione del denaro ricevuto dall’alienante e fra le parti contrattuali non intercorre un rapporto di debito-credito.
La legge parla chiaro: è nullo ogni contratto che ha l’obiettivo di garantire il pagamento di un debito attraverso la cessione preventiva di un bene in proprietà. Prendiamo il caso in cui è effettivamente previsto il trasferimento dell’immobile: la vendita con patto di riscatto non vale - spiegano gli “ermellini” - quando la somma versata dall’acquirente non rappresenta il pagamento del prezzo ma l’esecuzione di un mutuo: l’atto, insomma, è privo della causa di scambio tipica della vendita e serve in realtà a costituire in favore del creditore una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire il denaro ricevuto. Un contratto del genere non integra direttamente il patto commissorio vietato dal Codice ma rappresenta com...

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