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QUESITO N. 342: Se un soggetto può riacquistare un immobile utilizzando i soldi della vendita di un immobile a lui donato al fine di non far rientrare il coniuge, con cui è in corso causa di separazione, nella proprietà del suddetto.-
Quesito n. 342: Se un soggetto può riacquistare un immobile utilizzando i soldi della vendita di un immobile a lui donato al fine di non far rientrare il coniuge, con cui è in corso causa di separazione, nella proprietà del suddetto.-

Il regime patrimoniale legale della famiglia è, in mancanza di una diversa convenzione, costituito dalla comunione dei beni, così come stabilito dall’art. 159 del c.c. il quale nella suddetta individua il regime patrimoniale ordinario che vige tra i coniugi al momento del matrimonio e che può essere derogato solo dalle convenzioni matrimoniali, stipulate anche successivamente al matrimonio.-
L’istituto della comunione legale è disciplinato dagli artt. 177 e ss. del Codice Civile. L’art. 177, comma 1, c.c., individuando i beni patrimoniali oggetto della comunione, stabilisce che rientrano tra questi: «a) Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio» mentre risultano esclusi dalla comunione legale, così come disposto dall’art. 179, comma 1, c.c., i cd. beni personali e cioè: «a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto». È importante ricordare che l’acquisto di beni immobili o mobili registrati effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del I comma dell’art. 179 quando, così come disposto dal comma II dello stesso art., «tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte l’altro coniuge».-
Un immobile donato rientra, dunque, ex art. 179, comma1, lett. b del c.c., tra i beni strettamente personali e per questo motivo esclusi dal regime di comunione patrimoniale dei coniugi. Di conseguenza, nel momento in cui dovesse esserci separazione coniugale, tale bene non potrà mai entrare a far parte della sfera patrimoniale del coniuge a cui quest’ultimo non è stato donato. Altresì, e sempre ai fini della risoluzione del quesito in esame, la lett. f dell’art. 179, comma 1, c.c., è molto chiara nell’asserire che, quando un bene – mobile o immobile – viene acquistato dopo il matrimonio grazie al prezzo ottenuto tramite il trasferimento di uno qualunque dei beni personali elencati all’art. 179 c.c., questo rimarrà sempre di proprietà esclusiva del coniuge che ne ha acquisito la proprietà, purché dichiari, all’atto dell’acquisto, che il bene è stato acquisito con il trasferimento di uno qualunque dei beni personali elencati alle lettere a), b), c) e d) del I comma dell’art. 179.-
Analizzando le sentenze della Corte di Cassazione in merito, non sembrano palesarsi profili discorda...

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