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I criteri indicati dalla Cassazione per la determinazione delle provvigioni.-
I CRITERI INDICATI DALLA CASSAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI
Si è ribadita la assoluta imprescindibilità - per la validità del contratto e l’insorgenza del diritto alla provvigione - che il mediatore sia iscritto al ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989. In mancanza di tale iscrizione la provvigione non è dovuta, e se l’iscrizione sopravviene nel corso dell’attività mediatizia la provvigione è dovuta solo per le attività svolte dal momento dell’iscrizione in poi (sentenza n. 10290/07).
Analogamente, anche per gli ausiliari del mediatore è necessaria l’iscrizione al ruolo, se essi sono assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Tale iscrizione non è invece richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (sentenza n. 1507/07).
L’obbligo per il mediatore di iscrizione al ruolo è stato poi ritenuto non in contrasto con la direttiva 86/653/CEE (relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, la quale vieta normative nazionali che subordinino la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo), in quanto tale direttiva è dettata per gli agenti e non per i mediatori, che a differenza dei primi agiscono in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto (sentenza n. 13184/07).
Sul piano dell’an e del quantum della provvigione la Corte ha ribadito nel 2007 alcune regole particolarmente...
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