Loading…
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi al cliente delle informazioni inesatte a causa del pessimo lavoro compiuto da un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, e se l'agenzia perde il suo
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “Se l'intermediario dà attuazione all'incarico conferitogli di accertare la libertà dell'immobile da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli avvalendosi dell'opera di un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, è responsabile nei confronti del cliente dell'inesattezza delle informazioni comunicate non solo in virtù del rapporto di preposizione fondato sull'art. 1228 cod. civ., ma anche in quanto ha violato il divieto di fornire notizie da lui non accertate o controllate direttamente. La locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali aventi un connotato di fisicità. E invero, ancorché il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione ha, sin dalla lex Poetelia Papiria del quarto secolo avanti Cristo, perso i non metaforici caratteri di corporeità, che aveva originariamente, nondimeno esso costituisce una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare […].
“L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento e la relativa azione risarcitoria hanno differenti presupposti applicativi, perché la prima esige che l’inadempimento di una delle parti non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’alt...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione