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Se la servitù riduce il prezzo della casa in costruzione.-
Se la servitù riduce il prezzo della casa in costruzione.-

L'acquirente/consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo in caso di imposizione di servitù sull'appartamento e gli accessori oggetto di compravendita, anche se una clausola del preliminare di acquisto prevede la facoltà dell'impresa venditrice di installare nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva manufatti o impianti di qualunque genere, anche costituendo una servitù.-

Lo ha affermato il Tribunale di Milano con sentenza 28 settembre 2009, n. 11825. La questione è interessante, in quanto clausole simili sono piuttosto comuni, soprattutto quando si acquista un immobile in corso di costruzione. Il Tribunale si è richiamato all'articolo 1490 del codice civile che dispone che «il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa», nonché al precedente articolo 1489 che dice che, ove il bene acquistato sia gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti, che ne diminuiscano il pieno godimento, il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo.-

L'impresa costruttrice aveva disposto una griglia di aerazione di circa 12 mq nel giardino di proprietà esclusiva dell'acquirente di superficie totale di 60 mq, a servizio dei sottostanti box di proprietà di altri condomini e delle relative vie di accesso. La griglia, oltre a ridurre notevolmente l'estensione del giardino, ne diminuiva la godibilità causa probabile emissione di rumore e fumi. Secondo il tribunale l'impresa sarebbe stata nelle condizioni di prevedere l'installazione della griglia e la relativa servitù, facendone cenno nel preliminare di acquisto. Di conseguenza, i giudici hanno valutato che andava tenuto conto sia di un coefficiente di riduzione del prezzo del giardino, relativo a tutta l'ampiezza della grig...

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