Loading…
QUESITO N. 348: Se per l’installazione dell’ascensore all’interno di un condominio occorre la delibera condominiale o è sufficiente l’iniziativa del singolo condomino.-
Quesito n. 348: Se per l’installazione dell’ascensore all’interno di un condominio occorre la delibera condominiale o è sufficiente l’iniziativa del singolo condomino.-
Occorre preliminarmente ribadire pochi concetti in tema di condominio e di parti comuni dello stesso. Il condominio è un tipo particolare di HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Comunione_(diritto)" \o "Comunione (diritto)" comunione che si verifica quando in un HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Edificio" \o "Edificio" edificio due o più persone sono ciascuna proprietarie di una unità immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni. Tale comunione è forzosa, il che vuol dire che un condòmino non può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese (art. 1118, comma 2 HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile" \o "Codice civile" c.c.).-
In base all'art. 1117 HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile" \o "Codice civile" c.c., sono parti comuni dell'edificio:
-le HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_(architettura)" \o "Scala (architettura)" scale, l'atrio, le facciate, il HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Suolo" \o "Suolo" suolo su cui sorge l' HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Edificio" \o "Edificio" edificio, i HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Muratura" \o "Muratura" muri maestri;
-i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune,
-le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, ecc…
Si tratta di presunzione di comproprietà nel senso che queste parti comuni si presumono destinate all’uso da parte di tutti i condomini salvo che dal regolamento condominiale non risulti diversamente.-
Nel condominio degli edifici, come espressamente prevede l'art.1139 c.c., trova applicazione il principio dettato in materia di comunione e contenuto nell’art. 1102 c.c. (intitolato ‘Uso della cosa comune’), che consente al singolo condòmino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di trarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi.-
È possibile con delibera condominiale decidere sull’utilizzo delle parti comuni e in particolare decidere ‘innovazioni’ dirette al maggior rendimento delle cose comuni (1120cc) anche se sono vietate quelle che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico o che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (art.1120 cc).-
Venendo al caso che più ci interessa dobbiamo precisare che l’installazione in un edificio condominiale di un ascensore, costituendo un’innovazione ex art. 1120 comma 1° c.c., necessita, della maggioranza prevista dall’art 1136 cc 5° comma (cioè maggioranza dei partecipanti e 2/3 dei millesimi dell’edificio).-
È opportuno però evidenziare, come a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 13/1989, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, per l’istallazione dell’ascensore condominiale sia sufficiente la semplice maggioranza di cui al secondo o terzo comma dell’art. 1136 c.c. (cioè la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in prima convocazione ed in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 dei millesimi) e non quella di cui al 5° comma dello stesso articolo. A tal proposito una parte della dottrina e anche della giurisprudenza di merito ha ritenuto che tale maggioranza sia ora richiesta anche nell’ipotesi in cui l’installazione dell’ascensore non sia direttamente ricollegabile all’eliminazione di barriere architettoniche all’interno dello stabile e che quindi prescinda dalla presenza di disabili nell’immobile (in tal senso Tribunale di Milano 14 novembre 1991).-
Si rileva da un esame della giurisprudenza che, al di là dell’approvazione dell’assemblea condominiale (che può anche mancare per cui vedi Cassazione, sentenza n. 24006 del 27/12/2004), un con...
... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione