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Se le diverse risultanze catastali di due locali commerciali, condotti in locazione dalla stessa persona e comunicanti tra loro, incidono sull’indennità di avviamento.-
Se le diverse risultanze catastali di due locali commerciali, condotti in locazione dalla stessa persona e comunicanti tra loro, incidono sull’indennità di avviamento.-

Principio:
«Quando i locali con diversa destinazione commerciale siano comunicanti e il canone sia unico e indistinto, al locatore non è consentito sottrarsi al pagamento dell'indennità (...) commisurata all'intero canone nell'assunto che solo una parte dell'immobile strutturalmente unitario (...) era destinato al contatto diretto col pubblico, venendo esclusivamente in rilievo la prevalenza dell'attività del conduttore comportante quel contatto; e ciò nel senso che, a seconda che prevalente essa fosse o non fosse, l'indennità sarà rispettivamente dovuta o no. La società ricorrente (...) ha anzi sempre impostato la sua difesa con la richiesta di consulenza al fine di determinare la parte di canone riferibile al locale locato come negozio»
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Le differenti risultanze catastali di due locali commerciali condotti in locazione dalla stessa persona e comunicanti tra loro non incidono sull'indennità di avviamento. -
Il proprietario, infatti, al termine del contratto è tenuto a riconoscere l'indennizzo sull'intero canone di affitto dal momento che ciò che rileva non è la categoria catastale degli immobili ma la prevalente attività commerciale che viene svolta all'interno. -
Lo ha chiarito la sezione III civile della Cassazione con la sentenza 3592/2010 che ha respinto il ricorso di una società proprietaria di un immobile che ha disdetto il contratto di locazione di due locali comunicanti adibiti rispettivamente a magazzino e negozio.-
Il conduttore, preso atto della volontà del locatore, ha chiesto il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale che però la proprietaria si è rifiutata di corrispondere. Per questo motivo ha convenuto in giudizio la proprietaria chiedendo diciotto mensilità del canone versato. La società ha resistito alla domanda sostenendo che il requisito del contatto diretto con il pubblico, alla base del diritto all'indennità, si poteva ravvisare solo per il negozio e non per il magazzino, con la conseguenza che l'indennità andava correlata alla quota di canone imputabile a quel locale. Il tribunale, in primo grado, ha pr...

... continua
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