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Abolizione Ruolo mediatori e D. Lgs di attuazione della Direttiva Europea.-
Abolizione Ruolo mediatori e D. Lgs di attuazione della Direttiva Europea.-


Il Governo, in occasione del recepimento della Direttiva Servizi Europea, ha approvato il D.Lgs di attuazione.-
L’articolo che riguarda la mediazione è il 73 che regola  l’Attività di intermediazione commerciale e di affari, così come definita nel decreto stesso. Il punto 1 è categorico e riferisce della soppressione del ruolo di cui all’art. 2 della 39 del 1989. Il punto 2 conferma dell’esistenza dei requisiti per dare inizio all’attività (che sono rimasti titolo di studio, corso ed esame); il punto 3 chiarisce che a sostituire il ruolo vi è il REA e che spetta alla Camera di Commercio assegnare la qualifica di agente immobiliare.-
Dall’Ufficio Legale della Confesercenti arriva la Circolare esplicativa sul D.Lgs di recepimento della Direttiva Servizi da parte del Governo, che nella parte relativa all’Attività di intermediazione commerciale e di affari così precisa: «Infine, per ciò che riguarda l’attività di intermediazione commerciale e di affari e di agente e rappresentante dì commercio confermiamo la soppressione dei ruoli di cui alle leggi n. 39/89 e 204/85, così come confermiamo che spetterà alle Camere di commercio verificare - sulla base della DIA presentata dagli interessati ed avente effetto, ai fini dell’avvio dell’attività, decorsi 30 giorni dalla sua ricezione - il possesso dei requisiti soggettivi e professionali e iscrivere i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), per i soggetti diversi dalle imprese. I richiami al ruolo contenuti nelle rispettive leggi si intendono riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti nei ruoli, nonché le nuove procedure di iscrizione.
Infine, è importante evidenziare che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva
regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del decreto di recepimento si applicheranno fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo decreto».-

Di seguito il dettato integrale dell’art. 73 del «Decreto Legislativo recante attuazione ...

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