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Se è valida la clausola di irrevocabilità presente nella proposta di acquisto immobiliare che impone, quale termine l’atto del preliminare o del rogito.-
Se è valida la clausola di irrevocabilità presente nella proposta di acquisto immobiliare che impone, quale termine l’atto del preliminare o del rogito
Quando si firmano i moduli proposti dalle agenzie immobiliari per formulare una proposta di acquisto di un immobile, è necessario leggere con attenzione tutte le clausole. In particolare, va controllato se è presente nel modulo una clausola che stabilisce la irrevocabilità della proposta di acquisto. Vero che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18001/2010, la irrevocabilità non ha efficacia se il tempo di irrevocabilità viene fatto cessare con la sottoscrizione del contratto preliminare o, in difetto della suddetta sottoscrizione, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, tuttavia, per far valere i propri diritti, si è costretti ad adire le vie legali.-
Ciò è accaduto al compratore di un immobile, il quale aveva sottoscritto il modulo proposto da una agenzia immobiliare, per formulare la proposta di acquisto di un immobile. Il compratore aveva poi revocato la proposta di acquisto. Ma l’agenzia conveniva in giudizio l’acquirente, innanzi al Tribunale di Savona, chiedendo che il medesimo venisse condannato al pagamento di una somma a titolo di provvigione o, in subordine, di penale, per l’attività di mediazione svolta in suo favore nella compravendita, non perfezionata, di un immobile. L’acquirente eccepiva di aver revocato la proposta di acquisto, prima della ricezione della sua accettazione, nonché la nullità della clausola di irrevocabilità e della penale prevista in tale clausola, chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, il rimborso della somma versata quale deposito cauzionale e la condanna della società al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda della società e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la stessa a restituire al compratore la somma per le spese di mediazione. Ma, la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado, condannando il compratore a corrispondere alla società la provvigione.-Ad avviso del giudice di merito, la clausola di irrevocabilità della proposta di acquisto era valida in quanto prevedeva un termine alla irrevocabilità, espressamente costituito dalla data di sottoscrizione del preliminare o, in difetto di questa del rogito notarile di trasferimento della proprietà. Inoltre, l’irrevocabilità della proposta riguardava l’iter formativo del contratto di compravendita e non il contratto di mediazione e la sua previsione si sottraeva al rispetto ...
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