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L’agenzia immobiliare fa firmare un modulo in bianco. Se è onere del venditore dimostrare che il modulo è stato riempito in maniera non conforme ai patti.-
L’agenzia immobiliare fa firmare un modulo in bianco. Se è onere del venditore dimostrare che il modulo è stato riempito in maniera non conforme ai patti
 
Il titolare di una agenzia immobiliare conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, il venditore e gli acquirenti di un immobile, deducendo di aver svolto attività di intermediazione per loro conto per la compravendita di un immobile e che le parti si erano obbligate a corrispondere la provvigione del 3%, per cui il ricorrente chiedeva la condanna di ciascuna delle due parti a corrispondere al medesimo la somma pattuita.-
I convenuti contestavano la domanda. Il venditore deduceva di aver messo in vendita l’immobile mediante inserzione sul giornale “esclusi intermediari” e gli acquirenti deducevano che nel visitare un altro appartamento l’agenzia si era fatta rilasciare un foglio firmato totalmente in bianco e riempito senza accordi tra le parti.-
Il Tribunale accoglieva la domanda solo con riguardo agli acquirenti, ravvisando la loro utilizzazione dell’attività dell’ agenzia. La Corte di appello di Catania escludeva che l’acquisto dell’appartamento fosse avvenuto a causa dell’attività espletata dall’agenzia, essendo stata sottoscritta in bianco una scheda della agenzia in cui, tra gli appartamenti visitati, vi era quello di cui è causa e non vi era prova che la scheda al momento della sottoscrizione da parte degli acquirenti fosse stata compilata nei termini risultanti dal contenuto finale.-
Avverso tale pronuncia, il titolare dell’agenzia ha promosso ricorso per Cassazione. Tra i motivi di censura, il ricorrente ha dedotto che, avendo il venditore ammesso la sottoscrizione della scheda era onere del medesimo provare che la stessa era stata illegittimamente riempita proponendo querela di falso e soltanto in caso di prova positiva di tale impugnazione il giudice avrebbe potuto non tener conto del documento, mentre lo ha ritenuto falso ex officio.-
La Corte, con la Sentenza n. 18989/2010, ha ritenuto la censura fondata, ribadendo che, nel caso di sottoscrizione di un documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis”, poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, per cui l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.-
Ma la Corte ha anche rilevato che, colui il quale, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, pertanto, di inadempimento del mandato ad scribendum, ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato.- Infatti, non potendo esser esclusa la provenienza del documento dal suo sottoscrittore, attraverso il patto di riempimento, questi fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Con ciò, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, nell’affermare che non è stata raggiunta la prova del contenuto del documento all’atto della sua sottoscrizione, ha violato tale principio in quanto, pacifico che a tale momento il documento era in bianco, era onere del sottoscrittore provare che lo stesso era stato riempito contra pacta, ovvero proporre querela di falso se compilato absque pactis.-


Corte di Cassazione - Sez. Terza - Sent. del 01.09.2010, n. 18989

Svolgimento del processo

Con citazione del 1989 Giovanni D., in qualità di titolare dell’agenzia I. , conveniva dinanzi al Tribunale di Catania Ada P. ed Eugenio R. e Maria Nunzia M. deducendo che aveva svolto attività di intermediazione per loro conto per la compravendita di un immobile, conclusa nell’ottobre 1988 e che le parti si erano obbligate a corrispondere la provvigione del 3%; conseguentemente chiedeva la condanna di ciascuna delle due parti a pagargli lire 4 milioni e cinquecento, oltre accessori. I convenuti contestavano la domanda: la P. deduceva di aver messo in vendita l’immobile mediante inserzione sul giornale “esclusi intermediari”, ed i coniugi R. e M. deducevano che nel visitare un altro appartamento la I. si fece rilasciare un foglio firmato totalmente in bianco e riempito senza accordi tra le parti. La domanda era accolta soltanto nei confronti di R. e M. poiché il Tribunale, ravvisando la loro utilizzazione dell’attività dell’I. , li condannava equitativamente a pagare lire un milione. Con sentenza del 7 giugno 2005 la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’appello incidentale dei coniugi R. , escludeva che l’acquisto dell’appartamento da parte di costoro fosse avvenuto a causa dell’attività espletata dall’I. avendo egli sottoscritto in bianco una scheda dalla stessa proveniente in cui, tra gli appartamenti ...

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