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QUESITO N. 368: Se il proprietario del muro di confine può rifiutarsi di contribuire alla spese manutenzione, laddove tali spese non riguardino la parte di muro prospiciente la sua proprietà.
Quesito n. 368: Se il proprietario del muro di confine può rifiutarsi di contribuire alla spese manutenzione, laddove tali spese non riguardino la parte di muro prospiciente la sua proprietà.


Per “muro divisorio”s`intende una costruzione, un`opera in muratura o comunque una struttura dotata del requisito della stabilità, appartenente a due soggetti diversi, inteso a delimitare le rispettive proprietà. Nell`attuale sistema vige un principio di comunione forzosa del muro sul confine (art 874 cc), norma che trova amplia applicazione , con la sola esclusione delle zone sismiche (Cass civ n73\1197). Inoltre non esiste un principio che riconosce l`indivisibilita` funzionale del muro divisorio, questo infatti si “presume “comune (art 880 cc) e, si parlerà pertanto di comproprietà e comunione dello stesso. La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro bensì, ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell`intero muro e, del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte. Significativa è, altresì la distinzione tra i casi in cui il muro sia stato eretto sul confine o meno. Nella prima ipotesi, il vicino che non ha partecipato all`edificazione può, chiedere che il muro diventi in comune ma sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute per la sua edificazione pari alla metà. Nell`ipotesi invece in cui il muro non sia stato eretto sul confine,quindi in aderenza (Art 877cc) ma ad esso vicino, colui che intende richiedere la comunione sarà tenuto a pagare non solo le spese per la sua edificazione ma anche il valore della porzione del terreno che diventerà di sua proprietà, in automatico, con l`acquisto del muro stesso. Per quanto riguarda la “manutenzione “di un muro divisorio, e` necessario preliminarmente, stabilire se esso sia realmente in comune; pertanto vi e` comunione e quindi, comproprietà, qualora il muro separi, due edifici della medesima altezza, due terreni opportunamente recintati, orti, giardini e cortili; la comproprietà e la conseguente esenzione dalla manutenzione, e` invece esclusa qualora i muri divisori, siano muniti di spiovente o, sui quali siano stati realizzati, al momento della costruzione, mensole, cordoncini o simili, oppure nicchie la cui profondità superi la metà dello spessore del muro stesso. In questi casi la manutenzione spetta, per intero, al proprietario sul cui terreno si affacciano gli spioventi o gli sporti. Qualora si evinca la comproprietà...

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