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La responsabilità civile dell’intermediario mobiliare per illeciti commessi dai promotori finanziari.-
La responsabilità civile dell’intermediario mobiliare per illeciti commessi dai promotori finanziari


Tra i vari profili della responsabilità stessa, taluni dei quali recentemente approfonditi dalla dottrina, spiccano quelli sottoposti alla S.C.: gli intermediari mobiliari sono responsabili quando: a. I promotori finanziari violano l’obbligo di monomandato (concordemente previsto dagli artt. 23, 3º co., d. lg. 23 luglio 1996, n. 415 – Eurosim – e 31, 3º co., d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58 – intermediazione finanziaria)? b. Il risparmiatore utilizza modalità di pagamento diverse da quelle prescritte? 2 Responsabilità dell’intermediario e violazione del monomandato.  L’aspetto innovativo della sentenza della Corte di Cassazione n. 1741/2011, ora discussa, rispetto alle precedenti riflessioni dottrinali e giurisprudenziali sulla responsabilità degli intermediari mobiliari per illeciti dei promotori finanziari consiste nell’affermare la responsabilità degli intermediari stessi quand’anche i loro ausiliari violino la regola che dispone: «l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto» (art. 31, 2º co., II periodo, d. lg. n. 58/1998. Questa regola è riassunta dalla formula: obbligo di monomandato).- La giurisprudenza non ha trovato frequenti occasioni per considerare la violazione di siffatta regola e la connessa responsabilità dell’«intermediario preponente».- Con questo non si vuol dire che il campionario delle pronunce dove il giudice ha considerato l’«infedeltà» dei promotori finanziari al mandato ricevuto è particolarmente esiguo.- Si vuole, invece, sottolineare la rarità dei casi in cui è stata espressamente considerata dai giudici la violazione del monomandato. Da questa scarsa casistica emerge innanzi tutto il principio secondo cui  «è fondata l’interpretazione dell’art. 5, 3º e 4º comma, l. n. 1/1991, nel senso che ogni attività di sollecitazione del pubblico risparmio posta in essere dal promotore finanziario è comunque riferibile alla SIM sua mandante» (App. Bologna 21 marzo 1997, Soc, 1997, 809).  [La Corte bolognese conferma, con la riferita motivazione, Trib. Bologna 4 novembre 1996, Soc, 1997, 809. Su entrambe le pronunce si vedano: Lolli 1997, 808; Poltronieri 1999, 32].- L’evoluzione normativa non ha tolto smalto a questo argomentare, la cui naturale continuazione consiste nel dire: «la responsabilità solidale della SIM ex art. 23, 3º comma, d. lg. 415/96 (ora art. 31, 3º comma, d. lg. 58/98) non è esclusa dal fatto che il rapporto contrattuale intrattenuto dal promotore con il cliente sia formalmente riconducibile a soggetti terzi (con violazione dell’obbligo di monomandato da parte del promotore) o al promotore stesso, qualora questi abbia operato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui svolgeva le sue funzioni di promotore della SIM e per analoghe finalità di investimento finanziario» (Trib. Brescia 23 dicembre 2002, FI, 2003, I, 1264. Sulla sentenza cfr. De Mari 2003, 1265).- La violazione del monomandato è un’infrazione particolarmente grave per i promotori finanziari, come dimostra il fatto che alla stessa si applica la radiazione dall’Albo professionale (art. 110, 2º co., lett. a), delibera CONSOB 29 ottobre2007, n. 16190, «Regolamento Intermediari»), puntualmente intervenuta nel caso giudicato da Cass. N. 1741/2011.- Tuttavia l’«intermediario preponente» — quand’anche receda dal rapporto con il promotore finanziario «infedele» — risponde dell’illecito commesso dal suo ausiliario in forza dell’ormai consolidato principio cuius commoda, eius et incommoda. L’intermediario mobiliare — «che sceglie (i p. f.: N.d.A.), nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio dell’intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo»: Cass., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8229 — trae profitto dall’altrui attività, ma deve sopportare il rischio che tra l’attività stessa e l’illecito corra un rapporto di «occasionalità necessaria».- Tale rapporto — «come più volte precisato» dalla S.C., sebbene con prevalente attenzione al lavoro subordinato — ricorre quando  «l’incombenza affidata (è) tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni. (Il rapporto in questione, pertanto, cessa quando l’incaricato persegue) finalità proprie, alle quali il committente non era neppure mediatamente interessato o compartecipe» (cass., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1530).-  Quand’anche il promotore finanziario raccolga investimenti per intermediari concorrenti con il preponente, pertanto, opera «per finalità alle quali il committente è interessato». È dunque giusto che egli risponda degli illeciti commessi dal suo ausiliario, come del resto giustamente affermato da Cass. N. 1741/2010.-  3 Modalità «anomale» di pagamento e responsabilità dell’intermediario. La giurisprudenza ha frequentemente affrontato il caso in cui il cliente ha consegnato al promotore finanziario «mezzi di pagamento» diversi da quelli indicati dalla normativa. Sono infatti ammessi: a) «assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il se...

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