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Se l’invalidità del consenso di uno dei comproprietari di un immobile promesso in vendita travolge l’intero contratto.-
Se l’invalidità del consenso di uno dei comproprietari di un immobile promesso in vendita travolge l’intero contratto.-
L'invalidità del consenso di uno dei comproprietari di un immobile promesso in vendita travolge l'intero contratto. In questa ipotesi, infatti, i venditori si pongono come un'unica parte contrattuale complessa. Ne consegue che l'aspirante acquirente non può ottenere il trasferimento, ex articolo 2932 del codice civile, neanche delle quote di proprietà di quelli che hanno espresso un consenso legittimo alla vendita del bene. In pratica, è da escludere che la sottoscrizione del preliminare di vendita da parte dei comproprietari dia luogo a una pluralità di negozi con distinte obbligazioni riguardanti la cessione delle rispettive quote.-
Questi gli importanti principi indicati dalla seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza 5027/2011 che ha respinto il ricorso di un aspirante acquirente di fondo rustico con sovrastante fabbricato in Puglia.-
L'uomo ha citato in giudizio i comproprietari dell'immobile con i quali aveva concluso un preliminare di vendita. Ha spiegato, inoltre, che il bene era pervenuto ai venditori per successione e che al momento della firma del compromesso due dei figli del defunto erano minorenni. Una volta raggiunta la maggiore età l'acquirente li ha invitati, insieme alla vedova e ai fratelli maggiori, a stipulare il definitivo. I venditori, però, si sono rifiutati e, quindi, si è dovuto rivolgere al tribunale per ottenere il trasferimento del bene.-In giudizio si è costituita solo la vedova che si è opposta alla domanda facendo rilevare che al momento della stipula del preliminare due dei suoi figli erano minori e che la loro sottoscrizione era stata apposta senza l'autorizzazione del giudice tutelare.-Il tribunale, sulla base di questa carenza, ha respinto la domanda del compratore che ha quindi presentato ricorso in appello. Di fronte ai giudici di secondo grado, in particolare, l'uomo si è lamentato del fatto che il tribunale non aveva considerato che il contratto stipulato si doveva ritenere scindibile in tanti preliminari ognuno dei quali aveva a oggetto le ...
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