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La “cessione dell’immobile con obbligo di mantenimento”: istituto giuridico interessante, poco noto e talvolta preferibile alla “donazione”.-
La “cessione dell’immobile con obbligo di mantenimento”: istituto giuridico interessante, poco noto e talvolta preferibile alla “donazione”.-


La donazione, come noto è un atto gratuito che assai sovente riguarda un immobile. Esistono due forme di donazione: " diretta " quando un soggetto (in genere i genitori o i nonni) donano direttamente un proprio immobile ai figli o nipoti; donazione "indiretta" che si realizza allorquando il figlio acquista un immobile da un terzo alla presenza del genitore-donante che interviene all’atto notarile dando atto che da lui proviene il denaro per pagare l’appartamento. In questo caso la donazione menzionata nel rogito non necessita di altra formalizzazione. Il rogito sconterà la tassazione della sola compravendita (3% prima casa, 10% seconda casa).-    La donazione "diretta" di un immobile ( p.es. di proprietà del padre) al contrario deve perfezionarsi con un atto notarile “ad hoc” alla presenza di due testimoni. Se l’immobile vale meno di 1 milione di euro (1,5 milioni se il donatario è un handicappato) la tassa di donazione è zero ed in caso l’acquisto coincida con la prima casa le imposte ipocatastali sono fisse (euro 336,00) ; invece ammontano al 3% se non ricorrono i presupposti agevolativi; più ovviamente la parcella del notaio.-   I casi della vita sono innumerevoli ed imprevedibili tal che è lecito porsi la domanda di cosa succederebbe se sorgessero contrasti in futuro allorquando il padre-donante in difficoltà richiedesse al figlio di rivendere l’immobile ricevuto in donazione per fronteggiare con il ricavato impellenti e sopravvenute necessità del genitore medesimo (un incidente, un improvviso impoverimento dato dalla perdita di lavoro, dal fallimento dell'azienda , difficoltà motorie che richiedessero il ricovero in una struttura per persone non autosufficienti etc.).-    In ogni caso per legge, il figlio che ha goduto del bene immobile donato è tenuto a provvedere (prima di altri eventuali fratelli ) alle necessità del donante, se necessario rivendendo o affittando l’appartamento ricevuto gratuitamente . Se il figlio si rifiutasse, il padre potrebbe a pieno diritto, rivolgersi al Giudice lamentando la violazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento. Ma tale diritto risulterebbe vano se il bene donato, nel frattempo, fosse stato rivenduto a terzi rendendo irrintracciabili le somme liquide incassate e nulla tenente l'obbligato.-    Soluzione  Perchè non sfruttare altri sistemi validi ed alternativi alle donazioni classiche (diretta ed indiretta) che diano più garanzie alla persona divenuta debole senza togliere nulla agli eredi ? Pochi conoscono un istituto giuridico che al pari della donazione non prevede il pagamento di una somma di denaro, che ben si adatta ad essere stipulato con i famigliari ma anche oltre . Questo istituto è chiamato ‘Cessione con obbligo di mantenimento”. Il soggetto "acquirente" non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire a titolo di corrispettivo delle prestazioni di mantenimento che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali , vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza , pulizia della persona e della casa, far...

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