Se l’acquirente che non ottiene nei termini previsti il cambio di residenza ha, in ogni caso, diritto alle agevolazioni da “prima casa”.-
Se l’acquirente che non ottiene nei termini previsti il cambio di residenza ha, in ogni caso, diritto alle agevolazioni da “prima casa”.-
Ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa anche il contribuente che non ha ottenuto entro i termini di legge (18 mesi) il trasferimento della residenza, pur avendone già fatto istanza. L'impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, (deve essere) valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede. Infatti in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici.
Questo il contenuto dell’ordinanza della Cassazione che ha ulteriormente precisato come “l'impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, (deve essere) valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie”. Inoltre, i giudici hanno ulteriormente precisato che “in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici (Cass. n. 2006/2005, n. 18300/2004, n. 3604/2003, n. 9149/2000)”.
CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3507
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8326/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :"1 - È chiesta la cassazione della sentenza n. 124/33/2007, pronunziata dalla C.T.R. di ......, Sezione n. 33, il 03.12.2007 e depositata il 20 febbraio 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell'Agenzia Entrate e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, in quanto il mancato trasferimento della residenza trovava giustificazione in impedimento oggettivo sopravvenuto.2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di liquidazione della imposta di registro e degli accessori, a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che il contribuente non aveva trasferito la residenza nell'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, censura l'impugnata decisione, per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.3 - L'intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.4 - Le questioni poste dal ricorso in esame, si ritiene possano essere risolte alla luce dei principi affermati in pregresse pronunce di questa Corte.- Le SS.UU., componendo un originario contrasto, hanno infatti, stabilito che "L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1 comma sesto della legge 22 aprile 1982, n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76 comma secondo del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione" (Cass. SS.UU. n. 1196/2000...
... continua