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QUESITO N. 387: Se l’amministratore condominiale è legittimato ad esporre negli spazi condominiali la lista delle somme dovute dai condomini che evidenziano quelli che hanno pagato e quelli che invece non hanno ancora provveduto.-
Quesito n. 387: Se l’amministratore condominiale è legittimato ad esporre negli spazi condominiali la lista delle somme dovute dai condomini che evidenziano quelli che hanno pagato e quelli che invece non hanno ancora provveduto.-
La normativa sulla privacy è applicabile anche al condominio in ordine al trattamento di dati personali ivi effettuato.
In linea generale, il trattamento dei dati in ambito condominiale deve essere effettuato in modo che gli stessi risultino pertinenti e non eccedenti rispetto allo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni nonchè utili alla determinazione delle posizioni debitorie e creditorie dei singoli partecipanti ( proprietari o usufruttuari), ancorché di natura sensibile o giudiziaria, come previsto dal Codice civile. In particolare, alcuni dati personali, a seconda della finalità del trattamento effettuato, potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili o giudiziari.
Tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e delle segnalazioni presentate all'Autorità, ferma restando l'applicabilità delle regole di diritto comune (in particolare degli artt. 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia dei protezione dei dati personali, al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'amministrazione dei condomini, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione di alcune misure particolari.
Con un provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto l'applicazione delle misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali dei singoli partecipanti al condominio, i cui punti salienti sono i seguenti. Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo le informazioni personali necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni. Tali informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). In ogni caso la comunicazione dei dati personali è consentita solo con il consenso dell'interessato o se ricorrono gli altri presupposti di legge. L'amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua). Il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all'amministratore. In sede di rendiconto annuale, o su richiesta rivolta all'amministratore, ciascun condomino può essere informato delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti. Questo, però, al solo fine di verificare l'esattezza degli importi dovuti. Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri p...
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