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Compravendita: se vi è obbligo di solidarietà passiva tra il vecchio condomino e il nuovo proprietario in ordine alle spese condominiali.-
Compravendita: se vi è obbligo di solidarietà passiva tra il vecchio condomino e il nuovo proprietario in ordine alle spese condominiali

D: Tizio vende a Caio l'immobile: nel prezzo di vendita sono ricompresi Euro 28.500 a titolo di lavori già deliberati dal condominio alla data di vendita. Successivamente si scopre che l'importo non era di Euro 28.500 ma di 20.000. Il mio cliente ha chiesto la restituzione di Euro 8.000, ma senza esito. Il nuovo proprietario, poi, dice che il residuo di 8.000 ¬ . va restituito a lui. Nel contratto il riferimento è esplicito: si parla di lavori già deliberati, per cui a mio avviso tutto ciò che verrà in più o in meno sarà a carico del nuovo condomino, mentre al vecchio (Tizio)vanno restituiti gli 8.000 euro.
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R. In virtù del contratto stipulato dalle parti, l'immobile oggetto di compravendita è stato trasferito per un prezzo complessivo comprendente anche il valore dei lavori già deliberati dall'assemblea. In seguito all'acquisto, l'acquirente, divenuto proprietario e condomino, è l'unico titolare dei rapporti giuridici con il condominio e pertanto è quest'ultimo che può, eventualmente, impugnare la delibera assembleare, essendo ormai il vecchio proprietario estraneo al condominio. Ciò, tuttavia, facendo salva l'applicazione del disposto di cui all'art. 63 disp. Att. C.c.. la quale prevede, infatti, un obbligo di solidarietà passiva tra il vecchio condomino ed il nuovo proprietario, in ordine alle spese condominiali. Infatti, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Giurisprudenza In caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipula...

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