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Compravendita e lavori straordinari deliberati prima del rogito: a chi spetta pagarli?
Compravendita e lavori straordinari deliberati prima del rogito: a chi spetta pagarli?

Tizio acquista un appartamento in una palazzina dove sono stati deliberati lavori di natura straordinaria in data antecedente a quella del rogito. Chi deve pagare i lavori: il vecchio proprietario o chi subentra?
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Inquadramento Normativo.
In linea di principio le spese condominiali possono distinguersi in due diverse specie: quelle necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni o alla prestazione di servizi nell'interesse generale (art. 1123 comma 1, cod. civ.) e quelle relative a innovazioni (art. 1120 cod. civ.) o, comunque, spese di rilevante entità (cosiddette di manutenzione straordinaria). Per le prime l'obbligo di contribuzione sorge ex lege, nel momento stesso in cui l'attività di gestione viene compiuta; inoltre, spetta all'amministratore del condominio farvi fronte, nell'ambito dei compiti attribuitigli dalla legge ai sensi dell'art. 1130, n. 3 cod. civ. Viceversa le spese relative ad opere di carattere straordinario e quelle per le innovazioni trovano nella delibera di approvazione assembleare la loro fonte, essendo rimesse alla volontà della maggioranza dei condomini che ne determinano sia la quantità che la qualità e gli oneri che ne conseguono. Non si è, dunque, in presenza di un'obbligazione propter rem che sorge per il sol fatto di essere proprietario di una unità immobiliare in condominio, ma suddette spese sono frutto di una scelta della maggioranza dei condomini che vincola gli assenti e i dissenzienti se validamente e legittimamente espressa.
Giurisprudenza
In tal senso si è, recenteme...

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