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Accertamento fiscale fondato sulla presunzione che la società di mediazione percepisca la provvigione da tutti i contraenti: è da considerarsi legittimo?
Accertamento fiscale fondato sulla presunzione che la società di mediazione percepisca la provvigione da tutti i contraenti: è da considerarsi legittimo?

«È illegittimo l'accertamento fondato sulla presunzione che la società di mediazione percepisca la provvigione da tutti i contraenti, risultando assai diffusa anche la c.d. mediazione unilaterale. Infatti, la regola contenuta nell'art. 1755 c.c., comma 1, secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, ha carattere dispositivo, sicché non viene meno la configurabilità del rapporto di mediazione ove il compenso per l'attività svolta dal mediatore risulti totalmente a carico di una sola delle parti, con la conseguente limitazione a quest'ultima della legittimazione passiva nei confronti del mediatore per la sua provvigione».


Cassazione civile, sez. trib. 10/05/2011 n. 10320




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19272/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
STUDIO TECNICO IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MEZZETTI MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ACCORDI ALBERTO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 239/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele.


FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "L'11 novembre 2008 la commissione tributaria regionale di Milano/Brescia ha rigettato l'appello dell'agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. Studio Tecnico Immobiliare, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento per recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l'anno 2003 (IVA, IRPEG, IRAP).
Ha motivato la decisione ritenendo che: a) nell'esercizio di attività di mediazione, è ben configurabile che la provvigione sia a carico di una sola delle parti, attesa la diffusa prassi in tal senso, convalidata anche da materiale pubblicitario della società che prevedeva la non applicazione della provvigione agli acquirenti;
b) Il pagamento della provvigione da parte di un contraente non era sufficiente a far presumere analoga provvigione sua stata versata dall'altro, in assenza di verifiche bancarie o di ...

... continua
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