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Cassazione Civile, Sezione Terza, 21-11-2011, n. 24444
Sentenza 24444/2011
 
 
Prescrizione e misura della provvigione.
 
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non vi è alcun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell'affare e che il termine di prescrizione decorre dalla data del rogito notarile, ma che tale termine nel caso vi sia stato un comportamento doloso delle parti volto a nascondere che l'affare si è concluso, decorre dalla data in cui il mediatore ha avuto conoscenza dell'affare.
La misura della provvigione che spetta al mediatore per l'attività svolta nella conclusione dell'affare - anche se ciò non sia specificamente previsto in patti, tariffe professionali od usi, e tanto più in quanto si utilizza il criterio di commisurarla ad una percentuale di un dato montante - deve tenere conto del reale valore dell'affare (nella specie, una compravendita), che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo.
Cassazione Civile, Sezione Terza, 21-11-2011, n. 24444
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5089/2006 proposto da:
B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 366, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANETTIN PIERANTONIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.R. O R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato COSENZA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1940/2004 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 17/12/2004, R.G.N. 4369/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato PIERANTONIO ZANETTIN;
udito l'Avvocato FRANCO COSENZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e 2^ motivo; assorbito il 3^ motivo.
Svolgimento del processo
 
Con sentenza depositata il 17-12-2004 il Tribunale di Vicenza ha respinto l'appello proposto da B.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva condannato a pagare in favore di C.R. la somma di L 3.700.000 quale provvigione dovuta per la mediazione nella compravendita di un appartamento fra il B. e Co..
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che il diritto alla provvigione non era prescritto sul rilievo che si applicava la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., in quanto le parti avevano dolosamente nascosto al mediatore che la trattativa si era positivamente conclusa e che la misura della provvigione andava calcolata sul prezzo effettivo di vendita e non sulla somma di gran lunga inferiore indicata nell'atto pubblico.
Propone ricorso per cassazione B.G. con tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso C.R. evidenziando che nel ricorso il suo nome era indicato come R. e non come R..
Motivi della decisione
 
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione perchè tardivamente proposta è infondata.
La sentenza è stata pubblicata in data 17-12-2004 e non notificata, per cui si applica il termine lungo per l'impugnazione di un anno e 46 giorni.
Il ricorso è stato notificato in data 1-2-2006 per cui è stato tempestivamente proposto nell'ultimo giorno utile.
2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione di norme di legge con riferimento all'art. 2643 c.c., n. 1, art. 2941 c.c., n. 8, e art. 2950 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene il ricorrente che il diritto alla provvigione era già prescritto al momento della citazione introduttiva del giudizio e che il Tribunale ha erroneamente applicato la sospensione della prescrizione invece di ...

... continua
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