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L'agibilità assente non annulla il contratto d'affitto. Cassazione Civile sentenza 25248/2011
L'agibilità assente
non annulla il contratto d'affitto
Cassazione Civile sentenza 25248/2011
 Il professionista non può risolvere il contratto di locazione dello studio affittato senza agibilità e abitabilità se nel contratto non si fa menzione al tipo di uso e se il conduttore era a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. È il principio applicato dalla Cassazione (sentenza 25248/2011), a seguito del ricorso presentato da un professionista che aveva chiesto al Tribunale prima, e alla Corte d'appello dopo, di risolvere il contratto di locazione dell'immobile adibito a studio dentistico, per inadempimento della società locatrice, a suo dire, responsabile di avergli consegnato un locale privo di agibilità e abitabilità. La Corte territoriale aveva rilevato che il contratto stipulato inter partes non riportava clausole esplicite sull'utilizzo dell'immobile a uso medico/dentistico o professionale né altro elemento dal quale desumere che la comune volontà fosse di concedere i locali per tale fine. È invero onere del conduttore ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie per l'uso professionale del bene locato non già del locatore; pertanto, nell'ipotesi in cui il primo non ottenga l'autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore «quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato».
Investiti della vicenda, i Supremi giudici hanno respinto il ricorso del professionista, confermando l'orientamento secon...

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