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Affinché sorga il diritto alla provvigione è necessario che il mediatore renda nota la propria qualità - terzietà ai soggetti intermediati e che, quindi, l'attività di mediazione sia svolta palesemente - Cass. 7 giugno 2011 n. 12390
Affinché sorga il diritto alla provvigione è necessario che il mediatore renda nota la propria qualità - terzietà ai soggetti intermediati e che, quindi, l'attività di mediazione sia svolta palesemente - Cass. 7 giugno 2011 n. 12390
La mediazione presuppone la volontà delle parti di avvalersi dell'opera del mediatore. Conseguentemente - conferma Cass. III sezione 7 giugno 2011 n. 12390 - affinchè sorga il diritto del mediatore alla provvigione è insomma necessario che l'attività di mediazione sia da questi svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà (così, tra le altre, Cass., 9 maggio 2008, n. 11521), non essendo sufficiente che le parti abbiano concluso l'affare grazie all'attività del mediatore se non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non abbiano perciò neppure potuto valutare l'opportunità di avvalersi o no della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri (come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale si sia ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare). L'ordinamento non appresta tutela a forme di "mediazione occulta o a sorpresa".
Sottolinea la Corte in motivazione anche che chi adduce di avere ignorato che chi s'è ingerito nelle trattative che hanno portato alla conclusione dell'affare fosse un mediatore non svolge un'eccezione in senso proprio, in quanto la conoscenza delle qualità di chi domanda la provvigione rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto di ottenerla e deve essere provata da chi fa valere quel diritto.
Cass. civ. Sez. III, 7 giugno 2011 n. 123
Svolgimento del processo
1.- Nell'ottobre del 2000 D.F. convenne in giudizio la L. s.p.a. che l'anno precedente aveva venduto alla Cinema s. s.p.a. (partecipata per il 49% dal gruppo francese P.) una porzione dell'immobile "L." di Torino per il prezzo di circa L. 23 miliardi. Ne chiese la condanna al pagamento della provvigione mediatoria per avere egli, quale mediatore iscritto nel relativo ruolo, agevolato la conclusione dell'affare organizzando un incontro, avvenuto a Torino il 6.12.1997, tra l'amministratore della società venditrice ( B.F. di ….) ed il direttore del gruppo Pathè, determinato ad acquistare un immobile in un'area ad alta densità abitativa del nordovest italiano al fine di realizzarvi una struttura cinematografica multisala. Affermò che nel corso di tale incontro, cui avevano partecipato molte persone, tra le quali il vice sindaco della città di Nizza, egli aveva prospettato il possibile affare, ma che era stato poi escluso dalle trattative. La società convenuta resistette, rappresentando che l'attore D. non si era mai qualificato come mediatore e che aveva partecipato alla riunione nel suo ruolo di amministratore delegato di un ente che associava fra loro le camere di commercio italiane (tra le quali quella di Cuneo, di cui il D. era presidente) e francesi a cavallo delle alpi meridionali e che aveva come scopo l'integrazione economica culturale e scientifica dell'Euroregione. Le trattative erano poi proseguite e l'affare era stato concluso senza la partecipazione di alcuna delle persone presenti all'incontro suddetto. Con sentenza dell'11.10.2002 il tribunale di Torino accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento di Euro 357.517,29, oltre agli accessori.
2.- La corte d'appello di Torino l'ha invece respinta con sentenza n. 438 del 17.3.2006, con la quale ha condannato l'attore alla restituzione di quanto intanto percepito ed alle spese del doppio grado. Tanto sul sostanziale rilievo che "il diritto del meditatore alla provvigione non sorge nei confronti della parte che non sia stata posta in grado di conoscere l'opera dello stesso e ne abbia dunque incolpevolmente ignorato l'attività", com'era accaduto nel caso di specie. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il D. affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso Lingotto H. s.r.l. (già L. s.p.a.). Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo - col quale sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. - è inammissibile per difetto di pertinenza del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., col quale si domanda se il diritto del mediatore alla provvigione sorga "prescindendo dal preventivo conferimento a quest'ultimo di un incarico da parte dei soggetti messi in contatto", senza alcuna considerazione della ratio deciderteli della sentenza impugnata, fondata sul consolidato principio secondo il quale il diritto alla provvigione non sorge in caso di incolpevole inconsapevolezza della parte del ruolo di mediatore svolto da un soggetto che, come il D. (secondo l'apprezzamento del fatto compiut...

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