Loading…
Il contratto si perfeziona anche con una telefonata di cui sia data prova.Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.07.2011 n° 15293.
Il contratto si perfeziona anche con una telefonata di cui sia data prova.
Nella proposta contrattuale, pertanto, è possibile che il proponente acquisisca la conoscenza della intervenuta accettazione per iscritto da parte dell’oblato ricevendone apposita comunicazione telefonica.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.07.2011 n° 15293

Il principio della cognizione che vige nella conclusione del contratto richiede che entrambe le parti abbiano conoscenza della loro concorde volontà, conoscenza che può realizzarsi comunque (sempre che le due dichiarazioni siano redatte per iscritto).

Anche nei contratti formali, infatti, l'accettazione della proposta non deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga e quindi là dove la legge prevede, sotto pena di nullità, per la conclusione del contratto, la forma scritta, è possibile che il proponente acquisisca la conoscenza della intervenuta accettazione per iscritto da parte dell'oblato ricevendone anche apposita comunicazione telefonica.

Nel caso di specie, in caso di comunicazione telefonica proveniente dall'intermediario cui entrambe le parti si erano rivolte per la conclusione dell'affare ed al quale si assume essere stata consegnata l'accettazione scritta da parte dell'oblata - occorrerà accertare se di questa intervenuta accettazione il proponente abbia avuto, in concreto, effettiva e tempestiva (prima, cioè, dello spirare del termine all'uopo fissato) conoscenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 10 maggio - 12 luglio 2011, n. 15293 (Presidente Triola - Relatore Giusti)
Ritenuto in fatto
L.C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova E.M. , esponendo di avere svolto in favore della convenuta attività di mediazione in suo favore per l'acquisto di un immobile per il quale la M. aveva formulato, in data 16 febbraio 1999, proposta irrevocabile di acquisto (fino alle ore 17 del 20 febbraio dello stesso anno), proposta che la venditrice, G.A. , aveva tempestivamente accettato in data 19 febbraio 1999. Poiché la M. si era poi immotivamente rifiutata di stipulare il contratto, allegando ingiustificatamente di non avere avuto tempestiva comunicazione dell'accettazione, l'attrice chiese che la convenuta venisse condannata al risarcimento del danno che con il proprio indebito comportamento aveva cagionato, nella misura pari alle provvigioni che la C. avrebbe lucrato dalle parti della vendita, ove il contratto fosse stato concluso. In subordine, sostenne l'esistenza di una responsabilità, in capo alla M., di natura precontrattuale, e ne chiese il risarcimento del danno secondo equità.
Si costituì la M. , resistendo.
Dedusse che nessuna comunicazione le era pervenuta della accettazione da parte della venditrice nel periodo di vigore della proposta contrattuale. In via riconvenzionale chiese la condanna della convenuta alla restituzione della somma di lire 10.000.000 portata in assegno che ella aveva consegnato alla C. a titolo di caparra per l'affare in questione. La convenuta chiese ed ottenne di poter chiamare in causa A..G. per l'ipotesi che l'assegno fosse a mani della medesima. Quest'ultima si costituì sollecitando la pronuncia di condanna della controparte alla perdita della somma portata nell'assegno consegnatole a titolo di caparra, assegno che ella aveva nel frattempo trattenuto. 2. - Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 27 gennaio 2003, sul presupposto che l'accettazione era stata ritualmente comunicata alla M. e che il vincolo negoziale tra le parti si era concluso, riconobbe alla attrice, a titolo di provvigione da parte dell'acquirente, la somma di Euro 17.043,08, oltre accessori, ed ulteriormente affermò il diritto della chiamata di trattenere la caparra corrispostale dalla convenuta.
3. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 maggio 2005, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda della C. e quella della G. .
La Corte territoriale ha premesso che seppure la comunicazione dell'accettazione non richiede, in sé, la forma scritta, essa deve tuttavia possedere un grado di certezza riferito a tutte le circostanze salienti, tale da consentire il valido incontro delle manifestazioni di volontà negoziale provenienti dai paciscenti. Ha quindi riconosciuto che nessuna valida accettazione della proposta pervenne alla proponente nel termine di efficacia prestabilito, perché occorreva che la manifestazione di volontà fosse resa con una modalità di comunicazione tale da attribuire certezza al destinatario, sia sul recepimento integrale ed incondizionato della propria manifestazione di volontà, in tutte le sue previsioni, sia sulla provenienza della relativa dichiarazione, specificamente dal soggetto a tanto legittimato. Ciò - ha sottolineato conclusivamente la Corte del gravame - "non può essere garantito dalla comunicazione telefonica". "Pure ritenendo che realmente la comunicazione telefonica con la M. sia stata effettuata..., ben avrebbe potuto la C. riferire alla proponente, non della compiuta e definitiva accettazione della venditrice, bensì su circostanze non integranti un consenso, puntuale e completo su tutti gli elementi salienti, e così, esemplificativamente quanto alla mera intenzione, o propensione della venditrice ad accettare, o di una accettazione contenente modificazioni a quanto indicato dalla M. , e così tale da trasformare l'accettazione in una nuova proposta, a sua volta necessitante di una accettazione da parte della destinataria".
4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 novembre 2005.
La M. ha resistito con controricorso, mentre l'altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. In prossimità de...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione