CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
Il sig……………………… , nato il ……………………ed ivi residente alla ……………………………di seguito denominato - LOCATORE
concede in locazione alle sigg.re
…………………., nata a …………………..e residente a ……………………….
…………………., nata a …………………e residente ad ………………………..di seguito denominate - CONDUTTRICI
che accettano, una porzione dell’immobile sito in ……………alla via…………….., riportato al N.C.E.U dello stesso comune………………… e più precisamente la porzione ………………………….
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi, con inizio dal ………………e termine al …………………, decorsi i quali si intenderà automaticamente risolto senza bisogno alcuno di disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del conduttore)
Ai sensi di quanto previsto, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto le CONDUTTRICI espressamente hanno l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente …………….per motivi di lavoro, che documentano allegando al presente contratto.
Articolo 3
(Canone)
Il canone mensile di locazione, è convenuto in euro ……………per sola pigione, che le conduttrici si obbligano a corrispondere al domicilio del locatore, o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente:………………………….., in rate mensili, anticipate al giorno 5 di ogni mese.
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, le conduttrici versano al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) …………………..pari a 1 mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e non produttiva di interessi legali.
Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 5
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 6
(Riscaldamento, elettricità, acqua)
Sono interamente a carico delle CONDUTTRICI i costi sostenuti dal LOCATORE per la fornitura dei servizi di riscaldamento, elettricità, acqua dei quali l'immobile risulti dotato. Le CONDUTTRICI sono tenute al rimborso di tali costi e si impegnano a versarli a semplice richiesta del locatore e previa esibizione delle relative bollette.
Articolo 7
(Registrazione)
IL LOCATORE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia alle CONDUTTRICI.
Articolo 8
(Risoluzione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto alle CONDUTTRICI di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATORE, il LOCATORE è tenuto a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Articolo 9
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto alle CONDUTTRCI di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente al LOCATORE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Uso e riparazioni)
Le CONDUTTRICI si obbligano ad usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico delle CONDUTTRICI gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove le CONDUTTRICI non provvedano a tali interventi, vi può provvedere il LOCATORE, a spese delle CONDUTTRICI medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico delle CONDUTTRICI, queste ultime sono tenute a dare immediata comunicazione scritta al LOCATORE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che le CONDUTTRICI non abbiano eseguito pur essendo a loro carico, sono addebitati alle CONDUTTRICI le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Articolo 11
(Consegna)
Le CONDUTTRICI dichiarano di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle loro specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Le CONDUTTORICI dichiarano altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando il LOCATORE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle ...
... continua