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QUESITO N 413: SE GLI EREDI POSSANO VALIDAMENTE ACCETTARE L’INTERO ASSE EREDITARIO NELL’IPOTESI IN CUI IL CONIUGE SUPERSISTE, PRIMA DEL SUO DECESSO, NON ABBIA ACCETTATO L’EREDITÀ DEL CONIUGE DECEDUTO.
QUESITO N 413: SE GLI EREDI (FIGLI) POSSANO VALIDAMENTE ACCETTARE L’INTERO ASSE EREDITARIO NELL’IPOTESI IN CUI IL CONIUGE SUPERSISTE, PRIMA DEL SUO DECESSO, NON ABBIA ACCETTATO L’EREDITÀ DEL CONIUGE DECEDUTO.

La fattispecie in esame presenta delle criticità relativamente alle modalità successorie cui i due proprietari dell’immobile, oramai deceduti, hanno fatto ricorso prima dell’evento morte.
Difatti, la circostanza che i coniugi abbiano redatto uno (o più) testamenti, privilegiando la forma dell’olografo, impone di considerare come preminente innanzitutto quanto emerge dalla (o dalle) disposizione testamentaria/e, se non affette da nullità insanabili, non potendosi prescindere dalla volontà- non viziata- dei testatori.
Ai sensi di quanto stabilisce l’art. 620 c.c., il testamento olografo, pur essendo già valido ed efficace, è eseguibile solo dopo la pubblicazione ad opera di un notaio, ed i coeredi possono convenzionalmente stabilire di non pubblicare il testamento, pur dando ad esso piena esecuzione. Caratteristica di ogni testamento è la sua incondizionata e irrinunciabile revocabilità fino al momento della morte (art.679 c.c.): una revoca successiva a tale momento, nel caso dell’olografo, è ammissibile solo laddove esso sia stato distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte dal testatore stesso (art. 684 c.c.).
Qualora si verta in una delle suddette ipotesi potrà aprirsi, in luogo della devoluzione testamentaria, la successione legittima, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 457 c.c.
La legge detta infatti una disciplina dispositiva, destinata ad operare in assenza di manifestazioni di volontà del de cuius, laddove fissa non solo l’ordine in cui i parenti entro il sesto grado ed il coniuge vengono via via chiamati a succedere – artt. 565 e ss. c.c. – ma anche le quote in cui essi succedono, specialmente in caso di concorso. In particolare, l’art. 581 c.c. stabilisce che, quando vi sono più figli legittimi che concorrono con il coniuge alla successione, essi hanno diritto ai due terzi del patrimonio, mentre un terzo dello stesso è riservato al coniuge.
Ora, la circostanza che il coniuge superstite non abbia accettato l’eredità a seguito della morte del primo coniuge nel 2007, non impedisce che, a seguito della sua stessa morte, intervenuta nel 2009, i figli possano validamente accettare l’in...

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